Cassazione Penale, Sentenza n. 30072/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 659 cod. pen.; il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per la mancata acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. (querela poi prodotta e rimessa il 13/09/2023); 2) illegittimo utilizzo della querela a fini probatori; 3) sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità per remissione di querela; 4) vizio di motivazione sulla misura della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la requisitoria del Procuratore Generale ed ha ritenuto assorbente la remissione di querela presentata da ABBATTANTUONO Daniela e successivamente accettata dall'odierno ricorrente. In base alle modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" all'art. 659 c.p., il reato è estinto per remissione di querela ritualmente accettata. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p.
Norme richiamate
Il reato ascritto è procedibile a querela e, alla luce delle modifiche operate dalla riforma Cartabia, può estinguersi per remissione della querela se questa è rituale e viene accettata; la Cassazione ha ritenuto che tale remissione estingue il reato.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il ricorrente lamentava la mancata acquisizione della querela prima di tale avviso, ma la Corte ha dato prevalenza all'effetto estintivo della remissione di querela accettata.
In mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti, il soggetto beneficiario dell'annullamento per estinzione del reato può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Riforma "Cartabia" (modifiche all'art. 659 c.p.)
Le modifiche legislative hanno inciso sul regime di procedibilità e sull'effetto della remissione di querela, rafforzando la nozione secondo cui la remissione rituale e l'accettazione estinguono il reato procedibile a querela.
Massime di principio
- La remissione di querela, se rituale e accettata, estingue il reato procedibile a querela e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Questioni processuali formali (es. tardiva acquisizione della querela prima dell'avviso ex art. 415-bis) possono essere rilevanti, ma non ostano all'estinzione del reato se la remissione è valida e accettata.
- Per evitare l'estinzione del reato dopo remissione è necessario dimostrare vizi della remissione stessa (es. mancanza di ritualità, mancata accettazione, o diverso accordo tra le parti).
- L'accertamento dell'estinzione del reato rende irrilevanti le doglianze relative alla determinazione della pena e all'applicazione delle attenuanti.
- In assenza di prova di un diverso patto tra le parti, l'imputato beneficiario dell'annullamento per estinzione può essere comunque condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
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