Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37770/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di lesioni personali aggravate e porto e detenzione d'arma, entrambe con l'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis, comma 1 c.p.). L'accusa prospetta che Francesco, in concorso col fratello Giuseppe e altri, abbia ripetutamente colpito e poi sparato a una vittima in un bar aperto al pubblico, con modalità idonee a manifestare la forza intimidatoria del gruppo. Nel ricorso si contestano: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare la partecipazione morale del ricorrente e l'aggravante mafiosa); 2) la necessità e l'adeguatezza della custodia cautelare (si sottolinea il ruolo marginale del ricorrente, l'assenza di prove concrete, la sua condotta anche di aiuto alla vittima e l'assenza di pericolo di reiterazione). Sono stati depositati motivi nuovi focalizzati sulla contraddittorietà delle ricostruzioni probatorie e sulle intercettazioni e riprese video.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero, in gran parte, ricostruzioni alternative dei fatti o censure di merito non ammissibili in sede di legittimità e non abbia riscontrato manifeste illogicità nella motivazione del Tribunale che aveva valutato gli indizi e le esigenze cautelari. La Corte ha confermato che le modalità del fatto (esplosione di colpi in locale aperto al pubblico in orario di accesso) e il contesto di contrapposizione tra gruppi sono elementi razionalmente idonei a sostenere l'aggravante mafiosa e la necessità della custodia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante di "metodo mafioso" è stata applicata in ragione delle modalità del fatto (colpi esplosi in un locale pubblico e in orario di accesso dei clienti) e del contesto di contrapposizione tra fazioni volto al controllo del territorio: tali elementi sono stati ritenuti idonei a manifestare la volontà di intimidazione tipica dei sodalizi mafiosi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto non superate le presunzioni di pericolosità sociale previste dall'art. 275, comma 3, alla luce della recente commissione del fatto, delle modalità dell'agguato, del contesto criminale e della personalità dell'imputato; ciò giustifica l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere

  • art. 616, cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, la norma è stata richiamata quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari personali è ammissibile contestare solo la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti o valutazioni di merito sono generalmente inammissibili
  • Per ottenere la revoca o l'ammissione a misure meno afflittive occorre non soltanto contestare i fatti, ma indicare specifici vizi di diritto o elementi che dimostrino la manifesta illogicità della valutazione del giudice di merito (ad es. omissioni valutative rilevanti o contraddizioni inequivocabili nella motivazione)
  • L'aggravante "di metodo mafioso" può essere supportata da elementi correlati alla modalità della condotta (uso di armi in luogo pubblico, intimidazione verso la collettività, manifestazioni pubbliche di forza) e dal contesto (contrasto fra gruppi per il controllo del territorio); per contrastarla bisogna produrre elementi probatori chiari che smentiscano sia la finalità intimidatoria sia l'esistenza di una struttura organizzata
  • La personalità dell'imputato (es. essere formalmente incensurato) e comportamenti non violenti successivi possono concorrere a sostenere la richiesta di misure meno afflittive, ma sono valutati congiuntamente al quadro indiziario complessivo e al rischio di favoreggiamento o di azione collettiva da parte del gruppo familiare
  • Se si vuol impugnare con successo una decisione cautelare, è strategico puntare su vizi formali/giuridici (es. carenze motivazionali specifiche, violazioni procedurali, errata applicazione delle presunzioni di pericolosità) più che su una semplice riconsiderazione dei fatti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.