Cassazione Civile, Ordinanza n. 20069/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, dichiaratosi titolare di protezione umanitaria e deducente di aver presentato istanze presso la Questura per lo smarrimento del permesso di soggiorno e per il rinnovo, ha proposto opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato. Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione ritenendo che lo straniero fosse privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e che non avesse chiesto la partenza volontaria, in assenza dei relativi presupposti. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, omessa motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di indicazione delle ragioni di diritto e violazione del diritto di difesa, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la dedotta titolarità della protezione umanitaria, lo smarrimento del permesso e l’asserito impedimento opposto dagli uffici di polizia al rinnovo; (2) violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 e omessa pronuncia sulle ragioni umanitarie e sul principio di non refoulement; (3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 360 c.p.c. e dell’art. 7 della direttiva CE 115/08 per mancata concessione del termine per la partenza volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente aveva richiamato atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli in modo puntuale né indicarne adeguatamente la collocazione e la produzione in giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo assolutamente astratto, senza precisare quali fatti, dedotti nel merito, integrassero le ipotesi di divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la questione del termine per la partenza volontaria attiene all’esecuzione dell’espulsione e non alla legittimità del decreto espulsivo, che era il solo oggetto del giudizio di opposizione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la Prefettura non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura di omesso esame o omessa motivazione non supera il vaglio di ammissibilità se non è corredata dalla puntuale riproduzione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda.
La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è scrutinabile quando la doglianza sia formulata in modo generico e privo di specifica base fattuale nel ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale va dedotto in modo specifico; la mera affermazione di carenza di motivazione non è sufficiente se non supportata da autosufficienza del ricorso.
art. 24 Cost.
La dedotta violazione del diritto di difesa non può essere scrutinata se il ricorso non consente alla Corte di verificare il contenuto degli atti e delle allegazioni richiamate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È inammissibile la censura fondata su atti o documenti del merito se il ricorrente non li riproduce nel ricorso, non ne indica con precisione la collocazione e non chiarisce la loro acquisizione nel fascicolo di legittimità.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
Il motivo è inammissibile se non indica fatti specificamente dedotti nel giudizio di merito idonei a integrare un divieto legale di espulsione.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
La concessione di un periodo per la partenza volontaria riguarda l’esecuzione dell’espulsione e non incide sulla legittimità del decreto espulsivo, sicché non è oggetto del sindacato sull’opposizione al provvedimento.
art. 7 direttiva CE 115/08
La disciplina del termine per la partenza volontaria è richiamata come profilo esecutivo dell’espulsione, non come vizio del decreto espulsivo impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che si fondano su atti o documenti del processo di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riporta il contenuto essenziale, non ne indica con precisione la collocazione processuale e non consente alla Corte di verificarne direttamente la rilevanza.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi o di omessa pronuncia richiede una specifica allegazione dei fatti storici e delle questioni effettivamente prospettati nel giudizio di merito; doglianze generiche o astratte non sono scrutinabili.
- Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione, il giudice verifica la legittimità del provvedimento espulsivo e non le questioni attinenti alla fase esecutiva, come la concessione del termine per la partenza volontaria.
- Le cause di divieto di espulsione devono essere dedotte in modo puntuale e ancorate a fatti specifici; in mancanza, la censura che richiama l’art. 19 del testo unico immigrazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →