Cassazione Penale, Sentenza n. 37869/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha ritenuti responsabili, in concorso, di ricettazione di una pistola Browning calibro 6,35 (matr. 790267) e della sua detenzione/porto in luogo pubblico, rideterminando la pena a un anno e dieci mesi di reclusione e C 600,00 di multa ciascuno. Scardino ha dedotto (i) nullità per mancata indicazione della data di deliberazione della sentenza e (ii) carenze e contraddizioni nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa (Fabio Ferrari), omessa valutazione dei presunti danni causati da Ferrari e mancata derubricazione del fatto in incauto acquisto (art. 712 c.p.). Zanetti ha lamentato la carenza della prova in ordine alla responsabilità penale (violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria) e ha contestato che non sia dimostrato il porto/detenzione dell'arma nel luogo in cui fu rinvenuta, potendo l'arma essere stata solo ricettata nell'immobile.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che: (1) la data di deposito corrisponde alla data di deliberazione e quindi non sussiste nullità formale; (2) la valutazione di merito sulla attendibilità della persona offesa (Ferrari) è questione di fatto e la motivazione della Corte d'appello è risultata articolata, coerente e non manifestamente contraddittoria: la sentenza ha esaminato le incongruenze del racconto di Ferrari, ha ritenuto plausibili le sue giustificazioni per il ritardo nella denuncia e ha considerato decisivo il fatto della disponibilità delle chiavi dell'immobile in capo a Scardino; (3) non è possibile ritenere sussistente la derubricazione a incauto acquisto perché, in materia di acquisto di arma, non basta semplice mancanza di diligenza: occorre dimostrare l'assenza di accettazione del rischio che la cosa sia di provenienza illecita; (4) la doglianza di Zanetti sulla carenza di prova della detenzione è generica e inammissibile, dato che l'arma era conservata in un immobile di cui gli imputati avevano piena disponibilità; (5) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.. In sintesi, i ricorsi sono stati rigettati e confermate le statuizioni di colpevolezza in ordine a ricettazione e detenzione/porto dell'arma.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti se hanno depositato conclusioni scritte; qui il ricorso è stato trattato ai sensi di tale norma.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Lettere invocate dai ricorrenti per censurare rispettivamente vizi di legittimità/violazioni processuali e carenze/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.
Norma che prevede le nullità previste a pena di nullità; la questione sollevata sulla data di deliberazione è stata ritenuta priva di rilievo ai fini della nullità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il rigetto dell'impugnazione: il rigetto ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Norma sostanziale relativo al reato per cui gli imputati sono stati condannati; la Corte ha confermato la sussistenza della ricettazione dell'arma.
art. 712 c.p. (incauto acquisto / acquisto di cose smarrite o sottratte)
Norma richiamata dai difensori per chiedere la derubricazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano gli elementi per derubricare poiché l'acquisto di un'arma richiede accettazione del rischio che sia illecita, non una mera imprudenza.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10153 dell'11/02/2020 (Rv. 278609-01)
Richiamata per il principio che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017 (Rv. 270179-01)
Richiamata sul profilo dell'accettazione del rischio nell'acquisto di cose illecite: non basta mera negligenza per escludere la ricettazione.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testi è, in linea di principio, questione di fatto: la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria, basata su mere congetture o priva di plausibilità.
- Una censura formale sulla data di deliberazione della sentenza (quando la data di deposito è coincidente) non determina automaticamente la nullità dell'atto se dalla documentazione risulta pacifica la data della decisione.
- Per ottenere la derubricazione da ricettazione ad ipotesi meno grave (es. incauto acquisto) occorre dimostrare che l'acquirente abbia osservato le cautele e non abbia accettato il rischio della provenienza illecita; la semplice mancata diligenza non è sufficiente.
- La prova del porto o della detenzione di un'arma può essere efficacemente ricostruita anche in base a elementi di contesto (es. disponibilità delle chiavi, controllo materiale dell'immobile) e non richiede necessariamente la presenza al momento del rinvenimento se emerge la piena disponibilità e disponibilità materiale dell'arma da parte degli imputati.
- L'archiviazione di un procedimento per calunnia a carico della persona offesa può concorrere a rafforzarne l'attendibilità quando è invocata dai giudici di merito nelle loro valutazioni probatorie.
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