Cassazione Penale, Ordinanza n. 08729/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, di detenzione domiciliare. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva negato le misure alternative valorizzando il fatto che il condannato, in epoca recente, era stato sottoposto a misura cautelare per un ulteriore grave fatto di reato, consistente nella coltivazione presso la propria abitazione di 153 piante di marijuana, con disponibilità di materiale per il confezionamento e di denaro contante pari a euro 6.300, nonché le plurime recidive, ritenute indice di inaffidabilità rispetto alle misure richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mirassero soltanto a ottenere una diversa lettura di fatti e valutazioni già compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Ha osservato che il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione congrua e logicamente coerente, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente attraverso la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, quale misura alternativa alla detenzione
richiamato implicitamente attraverso la richiesta subordinata di detenzione domiciliare
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La valutazione di affidabilità del condannato ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione può fondarsi su elementi obiettivi quali la commissione di fatti recenti di particolare gravità e la presenza di plurime recidive.
- Le censure che si limitano a esprimere dissenso rispetto al percorso valutativo del giudice di sorveglianza, senza evidenziare reali fratture logiche o violazioni di legge, sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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