Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23749/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'appello proposto in favore di Broccolo avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata dal GIP il 6 luglio 2023 per gravi indizi relativi a delitto associativo. La difesa ha fondato l'appello sulle dichiarazioni rese da Roberto Porcaro il 30 maggio 2023, dalle quali emergerebbe che Broccolo non sarebbe formalmente affiliato al sodalizio e che le imputazioni a suo carico sarebbero infondate; ha inoltre prodotto verbali di diversi collaboratori di giustizia (Greco, Turboli, Barone) che affermano di non conoscere Broccolo come membro dell'associazione. La difesa ha poi richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui nel giudizio di appello cautelare possono essere prodotti elementi probatori nuovi, sostenendo che tali nuovi elementi avrebbero dovuto essere valutati.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul punto del presunto travisamento della prova la Corte osserva che il Tribunale ha valutato le dichiarazioni di Porcaro e le ha ritenute non attendibili perché il dichiarante non ha intrapreso un percorso di collaborazione e le sue affermazioni non risultano riscontrate; inoltre tali dichiarazioni non sono idonee a scardinare il robusto compendio indiziario già cristallizzato a carico di Broccolo (richiamata pronuncia della Corte n. 21132/2023 che evidenzia l apporto dell'imputato all'associazione e l'utilizzo di una sua società per scopi illeciti). Quanto ai verbali dei collaboratori prodotti in udienza, la Corte rileva che, pur ammissibili in linea di principio se pertinenti al devolutum, devono essere depositati nel rispetto dei termini processuali (memorie e documenti entro il termine previsto dall'art. 127 c.p.p. per consentire il contraddittorio camerale). Nel caso di specie i documenti sono stati depositati contestualmente all'udienza senza rispettare il termine e pertanto il tribunale di appello ha correttamente ritenuto di non acquisirli. Per queste ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; viene dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p. comma 2

    Richiama le forme previste dall'art. 127 c.p.p. per la celebrazione dell'udienza camerale nel giudizio d'appello cautelare; stabilisce i limiti parzialmente devolutivi dell'appello e la necessità di rispettare le regole procedurali per la produzione di documenti

  • art. 127 c.p.p. comma 2

    Stabilisce il termine (memorie e documenti) utile a garantire l'effettività del contraddittorio camerale, con la possibilità di depositare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza; la Corte ha ritenuto inammissibile l'acquisizione di documenti depositati in udienza senza rispetto del termine

  • Pronunce delle Sezioni Unite (richiamata: n. 21132/2023 e pronunzia del 30/11/2023)

    Confermano che nel giudizio di appello cautelare è possibile produrre elementi probatori nuovi purché pertinenti al devolutum e compatibili con la struttura e la funzione del procedimento d'impugnazione; i cosiddetti 'nova' non devono esorbitare dal perimetro dei motivi di impugnazione e devono rispettare le garanzie del contraddittorio (in particolare i limiti temporali per depositi)

  • art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia (esecuzione del dispositivo e adempimenti formali)

Massime di principio

  • Dichiarazioni rese da un correo/non collaborante non sono automaticamente attendibili: la loro rilevanza dipende da avvio di collaborazione, riscontri esterni e contesto probatorio; il giudice può valutarle e disattenderle se non sono corroborate
  • Nel giudizio d'appello cautelare è ammessa la produzione di elementi probatori nuovi solo se pertinenti al devolutum indicato nei motivi di impugnazione e se compatibili con la funzione dell'appello; non è permesso introdurre nova che escano dal perimetro dell'impugnazione
  • I documenti e le memorie a supporto dell'appello devono essere depositati nei termini previsti (memorie/documenti almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale), altrimenti il giudice può legittimamente non acquisirli per tutela del contraddittorio
  • La Corte d'appello non è tenuta a riaprire o rivedere il giudicato cautelare con semplice proposta alternativa di valutazione di elementi già conosciuti: serve dimostrare errore manifesto o travisamento della prova per ottenere accoglimento
  • Quando esiste un compendio indiziario robusto e già cristallizzato, singoli elementi potenzialmente mitigatori devono essere chiaramente corroborati per incidere sulla misura cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.