Cassazione Penale, Sentenza n. 19308/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila (30/09/2025) che, pur ritenendo gravemente indiziati i fatti emersi dalle informative del N.O.E. (traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti, discarica abusiva, violazione di sigilli e altro), aveva escluso la revoca dell'affidamento in prova già concesso a Barbetta e aveva invece disposto la misura alternativa della detenzione domiciliare con stringenti prescrizioni (divieto di svolgere l'attività lavorativa per il Consorzio BNT Group). Il Procuratore generale censurava la decisione per violazione dell'art. 71-ter ord. pen. (sosteneva che gli elementi acquisiti giustificavano la revoca dell'affidamento), facendo rilevare contraddittorietà e carenza motivazionale della decisione che affermava la gravità dei fatti ma rinunciava a revocare la misura. Parallelamente il ricorso di Barbetta denunciava manifesta illogicità della motivazione e contestava che le condotte contestate fossero meramente tecniche e non amministrative, chiedendo il ripristino dell'affidamento in prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e infondato il ricorso di Barbetta. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame, con l'ordine di pronunciarsi compiutamente sulla richiesta di revoca dell'affidamento in prova e di valutare la sussistenza dei presupposti per la detenzione domiciliare. Ha rigettato il ricorso del condannato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Norma che disciplina l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare quale misura alternativa; nel caso è stata applicata dal Tribunale come sostituzione dell'affidamento in prova, ma la Corte richiede che la scelta sia motivata rispetto all'opportunità rieducativa e alla compatibilità con gli obiettivi della misura
Previsione relativa ai provvedimenti sull'affidamento in prova e alla possibilità di revoca: la Corte ha ritenuto che, quando emergono fatti compatibili con reati nuovi, il Tribunale di sorveglianza deve valutare incidentalmente la compatibilità di tali fatti con la prosecuzione della misura e motivare compiutamente l'eventuale decisione di non revocare
Richiamato in connessione all'art. 71-ter; in generale attiene ai principi di applicazione delle misure alternative e ai limiti posti dalle pene accessorie (menzionate dal Tribunale)
Norma richiamata nell'aggregato normativo su misure alternative e controllo della loro compatibilità con la sfera di rischio del condannato; la Corte richiede motivazione specifica in ordine alla compatibilità con finalità rieducative
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Censura di cassazione relativa alla motivazione del provvedimento (manifesta contraddittorietà o illogicità): il ricorso del difensore invocava questa norma per dedurre vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in gran parte ricadenti nella rivalutazione di merito e comunque infondate
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può svolgere una valutazione incidentale sui fatti costituenti reato emersi durante l'esecuzione di una misura alternativa e, se adeguatamente motivato, può disporne la revoca anche in assenza di sentenza irrevocabile
- Quando emergono elementi gravemente indizianti su condotte incompatibili con gli scopi della misura alternativa, il giudice deve motivare in modo coerente e non contraddittorio la decisione di revocare o di non revocare l'affidamento; non è ammissibile affermare la gravità dei fatti e poi asternersi dalla revoca senza giustificazione
- Non è corretto sostituire una misura alternativa con altra più restrittiva (es. detenzione domiciliare) senza valutare e motivare l'utilità rieducativa e la meritevolezza della nuova misura rispetto alla revoca
- In cassazione non sono valutabili elementi sopravvenuti dopo il provvedimento impugnato: fatti nuovi vanno dedotti e valutati in apposito nuovo procedimento
- Le doglianze meramente rivedenti (richieste di diversa valutazione del materiale probatorio già considerato) sono normalmente inammissibili in sede di legittimità se non accompagnate da vizi di motivazione configurabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
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