Sentenza del 20/05/2021 n. 49 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Diritti e garanzie del contribuente - Verifiche della Guardia di Finanza - Verifica successiva dell'Ufficio - Termine dilatorio ex art. 12 della l. n. 212 del 2000 - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo che l'Ufficio non aveva rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 né aveva attivato il contraddittorio endoprocedimentale, posto che la Guardia di Finanza aveva già effettuato accesso e redatto processo verbale; l'Ufficio, invece, dopo la chiusura del processo verbale della G.d.F., avrebbe proceduto autonomamente ad ulteriori verifiche 'a tavolino' basandosi sul bilancio e su informazioni acquisite (anche ai sensi dell'art. 41‑bis DPR n. 600/1973) e quindi avrebbe emesso l'accertamento senza un nuovo pv e senza avviso di contraddittorio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'attività svolta dall'Ufficio costituisce una verifica autonoma e successiva di tipo 'a tavolino', realizzata mediante l'esame di documenti già acquisiti dalla Guardia di Finanza e integrata con informazioni ottenute ex art. 41‑bis DPR n. 600/1973. Tale attività non richiede la redazione di un distinto processo verbale di constatazione né l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale con il conseguente rispetto del termine dilatorio ex art. 12 L. n. 212/2000. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato confermato.
Norme richiamate
art. 41‑bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni utili per l'accertamento; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali informazioni per una verifica 'a tavolino' integrativa rispetto al processo verbale della G.d.F.
art. 12 L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), comma 7
Il termine dilatorio e le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 non si applicano quando l'Ufficio svolge una autonoma attività istruttoria 'a tavolino' basata su elementi già acquisiti con il processo verbale della Guardia di Finanza, e quindi non è necessaria una nuova verbalizzazione o un contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Se la Guardia di Finanza ha effettuato accesso e redatto processo verbale, l'Ufficio può successivamente svolgere una verifica 'a tavolino' sui documenti già acquisiti senza dover redigere un nuovo processo verbale né attivare il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12 L. n. 212/2000.
- La raccolta di ulteriori informazioni e verifiche documentali effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 41‑bis DPR n. 600/1973 integra legittimamente la fase istruttoria 'a tavolino' e può fondare un avviso di accertamento.
- L'obbligo di contraddittorio e i termini dilatori si attivano quando l'Amministrazione procede a nuove attività di accesso o a rilevazioni che costituiscono una nuova verifica in loco; invece, l'uso di materiale già acquisito non trasforma automaticamente l'attività in un nuovo accesso.
- In caso di dubbio sulla natura dell'attività svolta dall'Ufficio (continuazione dell'attività della G.d.F. vs nuova attività autonoma), il contribuente dovrebbe richiedere l'accesso agli atti e formalizzare l'istanza di contraddittorio per chiarire se sussistono i presupposti per le garanzie dell'art. 12.
- Prassi consigliata per il contribuente: conservare e documentare tutto il materiale rilasciato o esibito in occasione degli accessi della G.d.F., richiedere copia del processo verbale e monitorare eventuali integrazioni documentali richieste dall'Ufficio per poter valutare tempestivamente la necessità di invocare le garanzie procedimentali.
- Se l'Ufficio basa l'accertamento su fatti nuovi emersi successivamente (non derivanti da documenti già acquisiti), il contribuente può contestare la mancata attivazione del contraddittorio e del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
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