Sentenza del 20/05/2021 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Modena
1-Avviso di accertamento - Disconoscimento di costi - Antieconomicità - Non sussiste 2-Avviso di accertamento - Costi inerenti - Quadri ed arredi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha emesso avviso di accertamento disconoscendo la deducibilità di costi relativi a quadri, fotografie e arredi adducendo antieconomicità e mancanza di inerenza; ha motivato, tra l'altro, l'antieconomicità facendo riferimento alla minore incidenza percentuale di tali costi in periodi d'imposta precedenti nei quali il reddito era più elevato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non può contestare l'antieconomicità di un costo basandosi unicamente sulla minore incidenza del medesimo costo in periodi d'imposta precedenti con redditi più elevati. Inoltre sono stati ritenuti deducibili i costi sostenuti per beni volti ad aumentare il senso di accoglienza della clientela nei locali dell'attività (a titolo esemplificativo: quadri, fotografie, arredi). Di conseguenza l'accertamento è stato, in relazione a tali voci, respinto o ridimensionato a favore del contribuente.
Norme richiamate
principio di inerenza e ragionevolezza delle spese
La norma e la giurisprudenza richiedono che la disconoscibilità dei costi sia fondata su una concreta violazione del nesso di inerenza o su evidente antieconomicità; non è sufficiente il confronto percentuale con periodi precedenti per dimostrare l'antieconomicità.
Massime di principio
- L'Amministrazione non può disconoscere l'antieconomicità di una spesa solo confrontandone l'incidenza percentuale con periodi d'imposta precedenti caratterizzati da redditi diversi; deve fornire prove specifiche dell'assenza di inerenza o dell'abnormità della spesa.
- Spese per arredi, quadri, fotografie e più in generale per migliorare l'accoglienza della clientela nei locali aziendali possono essere considerate deducibili se sussiste un nesso di inerenza con l'attività svolta e risultano documentate e proporzionate.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione (fatture, prove di destinazione ai locali aziendali, descrizione dell'uso funzionale) per dimostrare la finalità commerciale delle spese.
- Nel valutare contestazioni su spese ‘non ordinarie’, va considerata la proporzionalità e la normalità rispetto alla dimensione e alla natura dell'attività: spese eccessive o chiaramente strumentali a fini personali possono comunque essere disconosciute, ma l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
- In caso di contestazioni basate su analisi comparative tra periodi diversi è utile fornire chiarimenti sull'andamento reddituale e sulle ragioni economiche che giustificano variazioni nell'incidenza delle spese (investimenti, rinnovi, eventi straordinari).
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