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Sentenza

Sentenza del 20/05/2021 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di accertamento ICI per il 2010 notificato dal Comune basato sulla rendita catastale attribuita dall'Agenzia delle Entrate a seguito della procedura DOCFA avviata dalla contribuente. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'accertamento catastale per difetto di motivazione e quindi l'annullamento dell'atto impositivo comunale; il Comune aveva impugnato. In sede di appello è emersa la questione sostanziale dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile (criterio contabile vs criterio catastale) per un'area demaniale classificata nel gruppo D e la decorrenza degli effetti della rendita attribuita con DOCFA.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Genova ha respinto l'appello del Comune e ha confermato la sentenza impugnata con diversa motivazione. Pur rilevando che la precedente sentenza che aveva annullato l'accertamento catastale era stata in seguito riformata da altra Sezione (che aveva riconosciuto la legittimità dell'atto catastale), il Collegio ha comunque accolto la censura della contribuente sul punto sostanziale: per gli immobili del gruppo D il criterio contabile resta applicabile fino all'anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita e la rendita attribuita retroagisce alla data della richiesta di accatastamento (procedura DOCFA). Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento che utilizza retroattivamente la rendita per il periodo anteriore alla data utile. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio per complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    L'art. 5, comma 3, è interpretato nel senso che per gli immobili del gruppo D gli effetti dell'attribuzione della rendita decorrono dalla data della richiesta di accatastamento; fino all'iscrizione con rendita permane il criterio contabile per la determinazione della base imponibile ICI.

  • Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3160

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il passaggio dal criterio contabile a quello catastale avviene con l'iscrizione in catasto e che la rendita attribuita retroagisce alla data della richiesta di accatastamento (DOCFA).

Massime di principio

  • Per immobili del gruppo catastale D (es. aree demaniali con concessione) il criterio contabile per la determinazione della base imponibile ICI si applica fino all'anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita; solo da quel momento si applica il criterio catastale.
  • La rendita attribuita con procedura DOCFA retroagisce alla data della richiesta di accatastamento: non può essere utilizzata retroattivamente per periodi anteriori a quella data.
  • Un avviso di accertamento che utilizzi retroattivamente una rendita attribuita non ancora operativa rispetto al periodo accertato è illegittimo.
  • L'annullamento dell'accertamento catastale (atto prodromico) può riverberarsi sull'atto impositivo successivo, ma l'esito può cambiare se un giudice di grado superiore riforma l'annullamento; occorre sempre verificare la situazione giurisdizionale completa e la sequenza temporale degli atti (DOCFA, accertamento catastale, atto impositivo).
  • In casi analoghi è fondamentale accertare la data di avvio della procedura DOCFA e la data di efficacia della rendita catastale per determinare correttamente la base imponibile e la legittimità degli accertamenti tributari.

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