Sentenza del 20/05/2021 n. 2633 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni- - Definizione agevolata delle controversie tributarie ex d.l. 23.10. 2018, ,n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17.12.2018, n. 136, art.6. co.6 e 12. Presentazione della domanda - Perfezionamento - Mancata comunicazione del diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Poiché l'Amministrazione finanziaria non ha comunicato il diniego, il giudizio è stato estinto e le spese di lite sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del d.l. 23.10.2018, n.119 (conv. legge 17.12.2018, n.136) art.6: se la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi, e quali sono le conseguenze della mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione di un eventuale diniego.
Norme richiamate
d.l. 23.10.2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2018, n.136, art.6, co.6 e 12
La norma è stata interpretata nel senso che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti; la mancata comunicazione del diniego da parte dell'Amministrazione comporta l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento: conservare sempre le prove di invio (PEC, ricevute) e di pagamento.
- Se l'Amministrazione non comunica il diniego nei termini o non risponde, il giudice può dichiarare estinto il processo e disporre la compensazione delle spese a favore del ricorrente.
- Per ottenere l'estinzione e la compensazione è fondamentale dimostrare tempestivamente la presentazione della domanda e l'avvenuto pagamento; produrre documentazione probatoria in sede giudiziaria.
- Verificare modalità e termini formali previsti per la comunicazione amministrativa (PEC, raccomandata): l'inerzia o la mancata comunicazione dell'ente può essere interpretata a favore del privato.
- Attenzione alle condizioni di accesso: domande incomplete o pagamenti insufficienti possono legittimare un diniego; rispettare pedissequamente requisiti e importi richiesti dalla normativa.
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