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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20200/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 2 anni. Il ricorrente censurava la decisione di secondo grado per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011), sostenendo che la motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale fosse soltanto apparente, in ragione del tempo intercorso tra i fatti e l'intervallo detentivo sofferto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha prospettato una chiara violazione di legge ma soltanto vizi della motivazione già esistenti e non apparenti, ovvero la mera riproposizione di argomentazioni di merito già valutate e respinte in sede di giudizio di prevenzione. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sulla verifica dell'attualità della pericolosità sociale: il giudice di merito ha adeguatamente considerato la condotta post-detentiva (irreperibilità alla esecuzione della misura) e la mancata dedizione al lavoro, elementi idonei a ritenere immutata la pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non prospettasse una violazione di legge deducibile in sede di legittimità, essendo incentrato su censure di merito/motivazione.

  • art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)

    Richiamati nella parte che impone al giudice di valutare l'attualità della pericolosità sociale anche dopo l'intervenuto periodo detentivo; la Corte conferma che il legislatore richiede un accertamento concreto della persistenza della pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per fissare l'importo di €3000.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2013

    Richiamata per affermare che lo stato detentivo non è neutro rispetto alla valutazione della pericolosità sociale: la detenzione può fornire elementi che incidono sul giudizio ma non esclude a priori la possibilità di ritenere la pericolosità attuale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi per escludere la colpa il ricorrente è soggetto alla sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.1 n.6636/2016; Sez. U. n.33451/2014 ecc.)

    Principi secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione può censurare solo la violazione di legge e non i normali vizi motivazionali; inoltre orientamenti sul dovere del giudice di merito di valutare concretamente la persistenza della pericolosità dopo la detenzione.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve valutare concretamente l'attualità della pericolosità sociale, specialmente quando tra i fatti presupposti e il giudizio sia intervenuto un periodo detentivo: la detenzione non annulla automaticamente la pericolosità, ma richiede motivazione specifica se si ritiene persistere.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti su misure di prevenzione si possono dedurre principalmente questioni di diritto; la pacifica valutazione motivazionale fatta dal giudice di merito non è sindacabile come vizio di legge, salvo errori giuridici chiari.
  • Elementi post-detentivi quali irreperibilità alla esecuzione delle misure, mancata dedizione al lavoro e prosecuzione di condotte rilevanti sono considerati indici forti della persistenza della pericolosità sociale.
  • Per aumentare le chance in ricorsi contro misure di prevenzione è importante documentare concretamente la riabilitazione post-detentiva (lavoro stabile, residenza certa, comportamento conforme alle misure, attività di reinserimento) piuttosto che limitarsi a contestare la motivazione del giudice di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta condanna alle spese e, salvo esclusione della colpa, sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; pertanto occorre valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.

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