Cassazione Civile, Ordinanza n. 12829/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico conferito da un comune a un geometra per la revisione della numerazione civica e dell'onomastica stradale. Il ricorrente sosteneva di essere stato incaricato dal geometra di svolgere una parte delle attività materiali e di aver concordato un compenso pari alla metà di quello pattuito con l'ente. Deduceva di avere eseguito la prestazione, salvo l'interruzione dovuta alla richiesta dell'amministrazione di sospendere le operazioni per il censimento, e chiedeva il pagamento del compenso pattuito nonché del mancato guadagno per l'asserito recesso ingiustificato del committente. Nei gradi di merito la domanda era stata respinta per mancata prova dell'esatto adempimento dell'attore e per insufficienza della prova circa l'effettiva estensione dell'attività svolta. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla valutazione di documenti e testimonianze; omessa pronuncia anche sulla mancata applicazione degli artt. 1455 e 1460 c.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica ex art. 132 c.p.c., soprattutto in relazione all'attendibilità del teste Spagnolo; critica, in sostanza, alla ricostruzione fattuale e alla valutazione del compendio probatorio effettuate dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si denunciava omessa pronuncia, perché in realtà diretti a contestare l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove riservati al giudice di merito. Ha inoltre escluso la violazione del minimo costituzionale della motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva spiegato in modo congruo perché il ricorrente non avesse provato il proprio esatto adempimento e perché, in presenza di testimonianze contrapposte, dovesse ritenersi non assolto l'onere probatorio gravante su di lui. La censura sull'attendibilità dei testimoni è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione, trattandosi di valutazione di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato anche dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva qualificato il rapporto come prestazione d'opera materiale; tale qualificazione è richiamata dalla Cassazione come base della decisione di merito.
Richiamato in relazione al recesso del committente e alle conseguenze economiche, ma la domanda è stata respinta perché mancava la prova dell'esatto adempimento della prestazione.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa, poiché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta apparente né meramente illogica; il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; restano solo le anomalie motivazionali estreme e i vizi processuali denunciabili nei limiti consentiti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è risultato anche carente di autosufficienza, non avendo trascritto il contenuto essenziale dei documenti richiamati.
art. 111, comma 6, Cost.
L'obbligo motivazionale è violato solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente non applicate, ma la censura è stata considerata inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione probatoria.
Anche questo articolo è stato evocato dal ricorrente, ma senza successo, essendo la doglianza assorbita nella contestazione del merito istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di omessa pronuncia o di nullità della sentenza in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della concludenza delle prove e del loro peso reciproco è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità riguarda solo la presenza di una motivazione effettiva e non meramente apparente.
- Quando è contestato l'esatto adempimento della prestazione, l'onere di dimostrarlo grava sulla parte che agisce per il compenso o per le conseguenze favorevoli del rapporto, e il giudice può rigettare la domanda se la prova offerta è insufficiente o contraddittoria.
- In sede di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone di trascrivere o riassumere in modo essenziale gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, altrimenti il motivo è inammissibile.
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