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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14295/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Con decreto del 12 giugno 2008, il Tribunale di Latina ingiunse a un’azienda ospedaliera di pagare a un avvocato Euro 224.158,73, oltre interessi e spese, per l’attività di difesa svolta in quattro giudizi dinanzi al TAR della Basilicata relativi all’impugnazione di gare d’appalto. L’azienda propose opposizione, contestando il criterio di calcolo delle parcelle: il valore delle controversie, aventi a oggetto l’annullamento di atti amministrativi, avrebbe dovuto essere considerato indeterminabile, anziché commisurato al valore delle gare. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2050/2010, dichiarò nullo per difetto di forma scritta il contratto d’opera professionale e revocò il decreto ingiuntivo. In appello, l’avvocato sostenne che il mandato risultava validamente conferito mediante le procure alle liti apposte agli atti di costituzione e che, in mancanza di un accordo scritto sul compenso, questo dovesse essere determinato secondo tariffa. L’azienda si oppose e, in subordine, ribadì che le controversie amministrative erano di valore indeterminabile. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4343/2014 depositata il 2 luglio 2014, riconobbe la forma scritta del mandato attraverso le procure ex art. 83 c.p.c., ma liquidò i compensi applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile: condannò quindi l’azienda a pagare Euro 39.149,88, oltre interessi legali dal 27 luglio 2007 al saldo. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omessa motivazione sulla determinazione del valore delle controversie amministrative e sulla mancata applicazione dei criteri del D.M. n. 127/2004; (2) violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto, sostenendo l’inapplicabilità dei precedenti richiamati; (3) ulteriore violazione delle stesse disposizioni, assumendo che il valore dovesse coincidere con quello dei servizi oggetto delle gare, anche in ragione della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di appalti; (4) omesso esame di fatti decisivi in relazione allo scaglione e alla misura dei compensi, lamentando il mancato riconoscimento dei valori massimi in considerazione dell’importanza, complessità ed esito delle difese; (5) violazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, perché erano stati riconosciuti soltanto interessi legali codicistici, decorrenti dalla messa in mora, invece degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali. L’azienda ha proposto ricorso incidentale, censurando la liquidazione dei compensi in base ai valori medi e sostenendo l’esistenza di un accordo, contenuto nelle deliberazioni di incarico, per limitare i compensi ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso principale. Ha stabilito che il compenso per le prestazioni professionali rese all’azienda ospedaliera rientra, ricorrendone i presupposti, nella disciplina delle transazioni commerciali del D.Lgs. n. 231/2002: il giudice deve applicare gli interessi moratori previsti dalla disciplina speciale, con il relativo saggio e la decorrenza stabilita dall’art. 4, non limitandosi agli interessi legali codicistici dalla costituzione in mora. La formula generica “interessi legali” non esclude l’applicazione della misura e della decorrenza previste da una legge speciale; il giudice può applicarla in base al principio iura novit curia, salvo che la questione sia stata espressamente decisa con statuizione passata in giudicato. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare saggio e decorrenza degli interessi. Sono stati rigettati i primi tre motivi: la Corte d’appello aveva motivato richiamando e riproducendo i principi secondo cui la controversia amministrativa diretta all’annullamento di un atto, quando petitum e causa petendi consistono rispettivamente nella rimozione dell’atto e nella sua illegittimità, è di valore indeterminabile anche ai fini dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 127/2004; il ricorrente, inoltre, non aveva specificato l’incidenza concreta degli interessi perseguiti dalle parti né dimostrato che le cause riguardassero, in concreto, una diversa tipologia di giurisdizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, ma chiedeva una rivalutazione delle ragioni e dei criteri di liquidazione del compenso. Il ricorso incidentale dell’azienda è stato dichiarato inammissibile: non erano stati indicati né riprodotti in modo idoneo gli atti processuali e le deliberazioni di incarico su cui si fondava la dedotta accettazione dei minimi tariffari, e non era stato specificato il fatto storico decisivo asseritamente omesso. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 231/2002, art. 1

    le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale

    La disciplina speciale sui ritardi di pagamento si applica ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, categoria nella quale la Corte riconduce il compenso professionale controverso.

  • D.Lgs. n. 231/2002, art. 2

    definisce transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”

    La nozione di transazione commerciale comprende i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi a oggetto, in via esclusiva o prevalente, prestazioni di servizi dietro pagamento di un prezzo; il decreto include inoltre, tra gli imprenditori, chi esercita una libera professione.

  • D.Lgs. n. 231/2002, art. 4

    a norma dell’art. 4, comma 2, lett. a) del suddetto D.Lgs., se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

    Quando il contratto non stabilisce un termine di pagamento, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.

  • D.Lgs. n. 231/2002, art. 5

    All’art. 4, poi, individua il dies a quo degli interessi; all’art. 5 ne determina il saggio

    Il saggio degli interessi applicabili ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è quello determinato dalla disciplina speciale, non necessariamente coincidente con il tasso legale codicistico.

  • D.Lgs. n. 231/2002, art. 11

    all’art. 11, comma 1, stabilisce infine che: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002”

    La disciplina del decreto non si applica ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.

  • art. 1284 c.c.

    la Corte distrettuale si è limitata a liquidare gli interessi ai sensi dell’art. 1284 c.c., come si evince dalla definizione dei medesimi quali “interessi legali”, che conseguentemente ne ha determinato la decorrenza dalla costituzione in mora.

    La liquidazione dei soli interessi legali codicistici dalla costituzione in mora non è sufficiente quando il credito è regolato da una disciplina speciale che prevede un diverso saggio e una diversa decorrenza.

  • art. 366 c.p.c.

    i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come anche la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza

    Il ricorso per cassazione deve contenere le indicazioni necessarie a individuare e verificare gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; non è possibile supplire alle carenze del ricorso ricavando tali elementi da altri atti del processo.

  • art. 369 c.p.c.

    potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso)

    Il ricorrente deve assolvere sia l’onere di specifica indicazione degli atti rilevanti nel ricorso, sia quello di deposito dei documenti prescritti, a pena rispettivamente di inammissibilità o improcedibilità.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comporta, in presenza dei presupposti di legge, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il compenso dovuto per prestazioni professionali rese nell’ambito di un contratto tra un professionista e una pubblica amministrazione può ricadere nella disciplina delle transazioni commerciali quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.
  • Quando un credito è soggetto a una disciplina speciale che stabilisce un saggio degli interessi e una decorrenza diversi da quelli codicistici, la richiesta degli interessi, anche formulata genericamente come richiesta di “interessi legali”, impone al giudice di applicare la disciplina speciale in base al principio iura novit curia, salvo che la questione sia stata espressamente risolta con una pronuncia passata in giudicato.
  • In assenza di un termine contrattuale di pagamento, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrono automaticamente, senza costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di pagamento.
  • Ai fini della determinazione del compenso professionale secondo l’art. 6, comma 4, del D.M. n. 127/2004, una controversia amministrativa diretta all’annullamento di un atto è di valore indeterminabile quando la domanda si fonda sull’illegittimità dell’atto e mira alla sua eliminazione; gli eventuali risvolti patrimoniali non determinano di per sé il valore della controversia.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico, il dato dal quale risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la richiesta di una diversa valutazione delle argomentazioni o dei criteri adottati dal giudice di merito non integra tale vizio.
  • Il ricorso per cassazione che contesta la valutazione di atti o documenti deve indicarne con precisione il contenuto rilevante e la loro collocazione processuale, riportandoli o riassumendoli nel ricorso in modo da consentire il controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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