Cassazione Civile, Ordinanza n. 00462/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia originava dall'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale notificata per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada per euro 1.207,00. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello il Tribunale aveva confermato la decisione, qualificando espressamente la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nella decisione riportata la Corte esamina preliminarmente la tempestività dell'impugnazione e rileva che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. La ricorrente sosteneva in memoria che la lite fosse una controversia recuperatoria e non un'opposizione all'esecuzione, ma la Corte respinge tale lettura richiamando il principio dell'apparenza e la qualificazione operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente. Ha ritenuto applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c. senza sospensione feriale, poiché la causa era stata qualificata dal giudice di appello come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; pertanto, il ricorso notificato il 14 gennaio 2022 era oltre termine rispetto alla sentenza pubblicata il 15 giugno 2021. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione operata dal giudice di merito rileva ai fini del regime dei termini di impugnazione.
In assenza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo semestrale.
La causa è stata trattata con il rito camerale per la declaratoria di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica espressamente la controversia come opposizione all'esecuzione, tale qualificazione incide sul regime dei termini d'impugnazione secondo il principio dell'apparenza.
- Nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non opera la sospensione feriale dei termini processuali; per il ricorso per cassazione si applica quindi il termine lungo ex art. 327 c.p.c. senza maggiorazioni.
- La tempestività del ricorso per cassazione va verificata in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ove questa non sia stata notificata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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