Cassazione Penale, Sentenza n. 33186/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. lamentando: 1) carenza dell'elemento psicologico rispetto alla propria responsabilità per il reato previsto dall'art. 322, comma 2, c.p.; 2) omissione nella concessione della sospensione condizionale della pena. Sosteneva quindi vizi di motivazione e un errore sulla valutazione dell'elemento soggettivo nonché una mancata applicazione della misura sostitutiva della sospensione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e senza formalità. Ha ritenuto che i motivi proposti non siano consentiti avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.: il motivo relativo all'elemento soggettivo non è proponibile perché la definizione del procedimento mediante concordato in appello limita la cognizione e ha effetti preclusivi anche in sede di legittimità; il motivo relativo alla sospensione condizionale non è proponibile perché le parti avevano indicato e concordato la pena, che non risultava illegale, e la sospensione era espressamente esclusa dal concordato (come dagli atti, verbale dell'udienza del 04/05/2023). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis (concordato in appello) limitano le impugnazioni: non sono ammissibili motivi che contestino l'elemento soggettivo della responsabilità quando il procedimento è stato definito con accordo sulla pena e con rinunce conseguenti; la cognizione del giudice di grado successivo è perciò preclusa rispetto a tali questioni.
La norma sostanziale contestata dalla difesa (mancanza dell'elemento psicologico) non è stata esaminata in Cassazione perché, nel caso di concordato in appello, il rilievo sul dolo/colpa è indisponibile nella procedura di legittimità secondo la giurisprudenza richiamata.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 (Casero, Rv. 273194)
Precedente citato per affermare che la rinuncia all'impugnazione o il concordato in appello limitano la cognizione del giudice e producono effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compresa la possibilità di sollevare in Cassazione certi motivi.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate con procedimento di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono soggette a limiti stringenti: non possono essere impugnate in Cassazione con motivi che investano l'elemento soggettivo della responsabilità quando l'interessato ha rinunciato a contestazioni in funzione dell'accordo sulla pena.
- Se le parti concordano e comunicano al giudice la pena da applicare e nel concordato è espressamente esclusa la sospensione condizionale, tale questione non è proponibile in Cassazione perché rientra negli effetti del patto di definizione.
- Chi intende preservare in sede di legittimità contestazioni sul dolo o su misure alternative alla pena deve astenersi da accordi che comportino espressa rinuncia o accordo sulla pena; diversamente, tali censure saranno dichiarate inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità per motivi non consentiti può comportare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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