Cassazione Civile, Sentenza n. 29722/2020 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di quattro cartelle di pagamento (IRPEF, IRAP, IVA) relative agli anni 2004-2006 notificate alla ricorrente in qualità di cessionaria dell'azienda di ristorazione ceduta da Danilo Tornifoglia. La ricorrente deduceva: nullità delle cartelle per mancata notifica preventiva degli avvisi di accertamento al cessionario; carenza di motivazione delle cartelle; illegittimità della pretesa per l'anno 2004 in ragione della costituzione della società nel 2005 o dell'efficacia della cessione nel 2007; vizio di legittimità costituzionale dell'art.14 d.lgs.472/1997 per presunta lesione del diritto di difesa del cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Principali argomenti: l'art.14 d.lgs.472/1997 instaura una responsabilità del cessionario modulata (solidale e sussidiaria o, in caso di frode, illimitata) e non impone la notifica dell'avviso di accertamento al cessionario; la cartella esattoriale non necessita di riportare il limite quantitativo della responsabilità (è sufficiente l'indicazione dell'importo dovuto) e, nella specie, i requisiti essenziali delle cartelle erano rispettati; la cessione è stata ritenuta avvenuta nel 2006 e, pertanto, la responsabilità del cessionario si estende all'anno della cessione e ai due precedenti (quindi anche al 2004), indipendentemente dalla data di costituzione societaria della ricorrente; la questione di illegittimità costituzionale è già stata disattesa dalla Corte costituzionale; alcuni rilievi della ricorrente sono stati inoltre dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e di specificità nei motivi di cassazione. Spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. 18/12/1997 n. 472
Introduce la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente: responsabilità solidale e sussidiaria nei casi di cessione conforme, limitata nel tempo (anno della cessione e i due precedenti) e, di regola, nel quantum (entro il valore della cessione); responsabilità illimitata in caso di cessione in frode. Non richiede che l'avviso di accertamento sia notificato al cessionario; è prevista la possibilità per il cessionario di ottenere un certificato dall'Amministrazione sulle contestazioni in corso (comma 3).
art. 36-bis, d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Regola la procedura automatizzata di emissione delle cartelle esattoriali: le cartelle emesse con tale procedura possono essere valide se contengono i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale).
art. 42, d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Principio generale che l'avvio dell'accertamento è notificato al contribuente accertato; da ciò deriva che, in assenza di una espressa deroga normativa, l'avviso di accertamento non va notificato al cessionario.
Riconosce al cessionario la facoltà di proporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale; la Corte ha ritenuto che il cessionario non sia precluso nel merito dalle disposizioni di cui all'art.14.
art. 2741 cod. civ. e art. 2560 cod. civ.
Richiamate nella giurisprudenza come quadro di riferimento sulla responsabilità patrimoniale e garanzia generale del debitore; l'art.14 contiene misure 'speciali' rispetto alla disciplina ordinaria per tutelare la riscossione tributaria in caso di trasferimento di azienda.
Sentenza Corte Costituzionale n. 291/1991
Precedente che ha già negato profili di illegittimità costituzionale simili con riguardo a norme analoghe; la Corte di legittimità lo richiama per respingere la dedotta illegittimità costituzionale dell'art.14.
Massime di principio
- La cessione d'azienda rende il cessionario responsabile in solido (e, se conformemente all'ordinamento, sussidiariamente) per le imposte e sanzioni relative all'anno della cessione e ai due anni precedenti, anche se il cessionario non era ancora costituito in uno di quegli anni.
- Non è necessario che l'avviso di accertamento diretto al cedente sia notificato al cessionario perché la riscossione mediante cartella nei confronti del cessionario è compatibile con l'art.14; pertanto la mancanza di una notifica dell'avviso al cessionario non determina di per sé la nullità della cartella.
- Il cessionario può e dovrebbe cautelarsi prima dell'acquisto richiedendo il certificato previsto dall'art.14, comma 3, per conoscere le contestazioni in corso e limitare il rischio di responsabilità per debiti preesistenti.
- La cartella esattoriale valida deve contenere i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale, importo) ma non è obbligatorio che espliciti il 'limite' teorico della responsabilità del cessionario (es. il valore della cessione); è però praticabile dimostrare che la responsabilità eccede il valore attribuito all'azienda in casi concreti.
- Per contestare con successo le cartelle nei gradi superiori occorre proporre motivi specifici, autosufficienti e documentati: in cassazione sono inammissibili censure generiche o prive di puntuale indicazione delle produzioni probatorie.
- Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art.14 incontrano ostacoli giurisprudenziali consolidati; la dottrina e la giurisprudenza richiedono argomentazioni molto fondate per superare i precedenti.
- In presenza di sospetti di 'cessione in frode', l'onere probatorio e le conseguenze per il cessionario sono molto più gravi: in tali ipotesi la responsabilità del cessionario può essere illimitata, per cui è essenziale valutare i tempi e le circostanze del trasferimento prima del perfezionamento dell'operazione.
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