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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29722/2020 del 29/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di quattro cartelle di pagamento (IRPEF, IRAP, IVA) relative agli anni 2004-2006 notificate alla ricorrente in qualità di cessionaria dell'azienda di ristorazione ceduta da Danilo Tornifoglia. La ricorrente deduceva: nullità delle cartelle per mancata notifica preventiva degli avvisi di accertamento al cessionario; carenza di motivazione delle cartelle; illegittimità della pretesa per l'anno 2004 in ragione della costituzione della società nel 2005 o dell'efficacia della cessione nel 2007; vizio di legittimità costituzionale dell'art.14 d.lgs.472/1997 per presunta lesione del diritto di difesa del cessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Principali argomenti: l'art.14 d.lgs.472/1997 instaura una responsabilità del cessionario modulata (solidale e sussidiaria o, in caso di frode, illimitata) e non impone la notifica dell'avviso di accertamento al cessionario; la cartella esattoriale non necessita di riportare il limite quantitativo della responsabilità (è sufficiente l'indicazione dell'importo dovuto) e, nella specie, i requisiti essenziali delle cartelle erano rispettati; la cessione è stata ritenuta avvenuta nel 2006 e, pertanto, la responsabilità del cessionario si estende all'anno della cessione e ai due precedenti (quindi anche al 2004), indipendentemente dalla data di costituzione societaria della ricorrente; la questione di illegittimità costituzionale è già stata disattesa dalla Corte costituzionale; alcuni rilievi della ricorrente sono stati inoltre dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e di specificità nei motivi di cassazione. Spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, d.lgs. 18/12/1997 n. 472

    Introduce la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente: responsabilità solidale e sussidiaria nei casi di cessione conforme, limitata nel tempo (anno della cessione e i due precedenti) e, di regola, nel quantum (entro il valore della cessione); responsabilità illimitata in caso di cessione in frode. Non richiede che l'avviso di accertamento sia notificato al cessionario; è prevista la possibilità per il cessionario di ottenere un certificato dall'Amministrazione sulle contestazioni in corso (comma 3).

  • art. 36-bis, d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Regola la procedura automatizzata di emissione delle cartelle esattoriali: le cartelle emesse con tale procedura possono essere valide se contengono i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale).

  • art. 42, d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Principio generale che l'avvio dell'accertamento è notificato al contribuente accertato; da ciò deriva che, in assenza di una espressa deroga normativa, l'avviso di accertamento non va notificato al cessionario.

  • art. 1297 cod. civ.

    Riconosce al cessionario la facoltà di proporre le eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale; la Corte ha ritenuto che il cessionario non sia precluso nel merito dalle disposizioni di cui all'art.14.

  • art. 2741 cod. civ. e art. 2560 cod. civ.

    Richiamate nella giurisprudenza come quadro di riferimento sulla responsabilità patrimoniale e garanzia generale del debitore; l'art.14 contiene misure 'speciali' rispetto alla disciplina ordinaria per tutelare la riscossione tributaria in caso di trasferimento di azienda.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 291/1991

    Precedente che ha già negato profili di illegittimità costituzionale simili con riguardo a norme analoghe; la Corte di legittimità lo richiama per respingere la dedotta illegittimità costituzionale dell'art.14.

Massime di principio

  • La cessione d'azienda rende il cessionario responsabile in solido (e, se conformemente all'ordinamento, sussidiariamente) per le imposte e sanzioni relative all'anno della cessione e ai due anni precedenti, anche se il cessionario non era ancora costituito in uno di quegli anni.
  • Non è necessario che l'avviso di accertamento diretto al cedente sia notificato al cessionario perché la riscossione mediante cartella nei confronti del cessionario è compatibile con l'art.14; pertanto la mancanza di una notifica dell'avviso al cessionario non determina di per sé la nullità della cartella.
  • Il cessionario può e dovrebbe cautelarsi prima dell'acquisto richiedendo il certificato previsto dall'art.14, comma 3, per conoscere le contestazioni in corso e limitare il rischio di responsabilità per debiti preesistenti.
  • La cartella esattoriale valida deve contenere i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale, importo) ma non è obbligatorio che espliciti il 'limite' teorico della responsabilità del cessionario (es. il valore della cessione); è però praticabile dimostrare che la responsabilità eccede il valore attribuito all'azienda in casi concreti.
  • Per contestare con successo le cartelle nei gradi superiori occorre proporre motivi specifici, autosufficienti e documentati: in cassazione sono inammissibili censure generiche o prive di puntuale indicazione delle produzioni probatorie.
  • Le censure di illegittimità costituzionale relative all'art.14 incontrano ostacoli giurisprudenziali consolidati; la dottrina e la giurisprudenza richiedono argomentazioni molto fondate per superare i precedenti.
  • In presenza di sospetti di 'cessione in frode', l'onere probatorio e le conseguenze per il cessionario sono molto più gravi: in tali ipotesi la responsabilità del cessionario può essere illimitata, per cui è essenziale valutare i tempi e le circostanze del trasferimento prima del perfezionamento dell'operazione.

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