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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29723/2020 del 29/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della Commissione tributaria regionale per aver accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento integrativo relativo all'IRPEF 2005. L'Agenzia sosteneva che la CTR aveva errato nel ritenere che mancasse il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" (art. 43, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973), avendo la CTR valutato la mera "conoscibilità" degli elementi (sentenza Cass. n. 565/2010, rilievo anagrafica del Comune di Bergamo, PVC della GdF del 11/09/2009) come sufficiente per escludere l'accertamento integrativo senza verificare l'effettiva conoscenza pregressa da parte dell'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo: la CTR ha applicato erroneamente la nozione di "novità" richiedendo solo la non conoscibilità degli elementi invece della valutazione dell'effettiva conoscenza da parte dell'Ufficio al momento dell'emissione del primo avviso. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CTR della Lombardia (sez. staccata di Brescia) in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio di diritto che l'accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su elementi effettivamente sopravvenuti e ignoti all'ufficio al momento dell'accertamento originario. Il giudice del rinvio valuterà inoltre, se necessario, gli effetti dello ius superveniens sulle sanzioni (modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158/2015) e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43 (comma quarto)

    la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'accertamento integrativo può fondarsi solo su elementi effettivamente sopravvenuti e non conosciuti dall'ufficio all'epoca dell'accertamento originario; la mera "conoscibilità" degli elementi non è sufficiente a escludere la legittimità dell'accertamento integrativo, salvo che sia dimostrata l'effettiva conoscenza pregressa.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 1, comma 2 (richiamato)

    La Corte rinvia il giudice di merito a valutare, se del caso, gli effetti delle modifiche normative successive (ius superveniens) in tema di sanzioni introdotte dal d.lgs. n. 158/2015.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (modifiche al d.lgs. n. 471/1997)

    Indicato come fonte delle modifiche sanzionatorie da tenere in considerazione dal giudice del rinvio (possibile impatto sulle sanzioni applicabili).

Massime di principio

  • Per emettere un avviso di accertamento integrativo l'Amministrazione deve basarsi su elementi effettivamente sopravvenuti e non già conosciuti dall'Ufficio all'epoca dell'avviso originario; la semplice "conoscibilità" astratta degli elementi non impedisce di norma l'integrativo, salvo prova che l'ufficio già li conosceva.
  • Il giudice deve motivare specificamente se ritiene che l'Ufficio fosse o non fosse in possesso degli elementi al momento dell'accertamento originario: è richiesta una verifica fattuale, non una presunzione automatica.
  • L'accertamento che sostituisce in autotutela un precedente atto annullato non è equivalente all'accertamento integrativo e non può essere giustificato dalla mera rivalutazione degli stessi elementi già noti all'ufficio.
  • All'Amministrazione conviene documentare tempestivamente la scoperta di nuovi elementi (data e modalità di acquisizione) per sorreggere la legittimità dell'integrativo; per il contribuente vale il contrario: contestare l'integrativo chiedendo la prova dell'effettiva sopravvenienza.
  • In caso di modifiche legislative successive che attenuano le sanzioni (ius superveniens), il giudice di merito deve valutare l'applicabilità delle nuove disposizioni alle fattispecie in corso (eventuale applicazione della norma più favorevole).

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