Cassazione Civile, Sentenza n. 29770/2020 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento e ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato. I motivi di cassazione (sei) contestano, in sintesi: a) la corretta applicazione dell'art. 179 L.F. con riferimento alla possibilità dei creditori di modificare il voto dopo la comunicazione dei commissari; b) che i fatti indicati dai commissari non sarebbero "nuovi" o sufficientemente significativi da giustificare la modifica del voto; c) che la relazione ex art. 179 non ha indicato l'impatto dei fatti sul raggiungimento dello scopo concreto del concordato; d) omissione del giudizio su fatti decisivi (attuazione del business plan, situazione di cassa al 30.4.2015, possibili compensazioni tributari di Gima); e) censura sulla presunta valutazione di fattibilità economica operata dalla Corte d'appello in violazione dei principi delle Sezioni Unite; f) che Unes Maxi non avrebbe dovuto essere ammessa al voto perché il suo credito sarebbe stato integralmente soddisfatto (in tutto o in parte) con risorse esterne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti. In particolare, ha confermato che la comunicazione ex art. 179 L.F. ha segnalato eventi "nuovi" e negativi (mancato raggiungimento dei ricavi del primo quadrimestre della controllata Gima e incremento dei debiti previdenziali/tributari) idonei a modificare la percezione sulla fattibilità del piano e a legittimare l'esercizio dello ius variandi da parte dei creditori. La Corte ha inoltre affermato che la valutazione della Corte d'appello è una ricostruzione fattuale congruamente motivata, non sindacabile in sede di legittimità come nuovo giudizio di merito. Ha respinto la censura sull'ammissione al voto della Unes Maxi, confermando il diritto di voto dei creditori chirografari anche se la soddisfazione dell'ultima parte del credito è prevista con finanza esterna o garanzia da terzi. Sono state confermate le statuizioni sulle spese: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e possibile obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 179 L.F. (legge fallimentare)
Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 180 per modificare il voto
La Corte ha ritenuto che art. 179 consente ai creditori di modificare il voto dopo la comunicazione del commissario quando sono emerse sopravvenienze negative significative per la fattibilità del piano; la comunicazione puo' riguardare fatti "nuovi" anche dopo la relazione ex art. 172 e legittima il riesame da parte dei creditori senza che il giudice sostituisca il loro giudizio sulla fattibilità economica.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ricorda i limiti di questa censura in sede di cassazione: non può essere usata per ottenere una riconsiderazione delle valutazioni fattuali del giudice di merito; la presunta violazione di legge deve essere motivata e non può mascherare una diversa valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo; la Corte afferma che và dimostrato il rapporto di causalità tra il fatto omesso e l'esito della decisione e che l'omissione avrebbe cambiato la soluzione con certezza, non con mera probabilità.
art. 177 L.F.
Norma di riferimento sulla fattibilità del concordato; la Corte ha richiamato che l'accertamento della fattibilità economica spetta al giudice di merito e può essere sindacato in Cassazione solo entro i limiti di legge, non per rinnovare il giudizio di fatto.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte chiarisce che la limitazione imposta dall'art. 348-ter (che restringe l'ammissibilità di nuovi motivi in appello) va interpretata in senso restrittivo e si applica all'appello ordinario; il reclamo avverso la decisione di fallimento ha natura speciale e può ricevere fatti nuovi non disciplinati dalle stesse rigidità.
Cass. Sez. Un. n. 1521/2013
Richiamata per il principio secondo cui, se dopo un voto favorevole emergono fatti non riconducibili a dolo o colpa del debitore che modificano le condizioni rappresentate, il commissario deve darne comunicazione consentendo ai creditori di rivalutare il proprio voto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte prende atto della sussistenza dei presupposti processuali per il possibile versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato; spetta all'amministrazione giudiziaria verificare l'effettiva devonoza.
Massime di principio
- Se il commissario giudiziale segnala, dopo l'approvazione del concordato, eventi "nuovi" e negativi che possono incidere sulla realizzabilità del piano, i creditori possono essere legittimati a modificare il voto ai sensi dell'art. 179 L.F.; il tribunale e la corte di appello possono tenerne conto nell'omologazione.
- In sede di cassazione non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un terzo grado di merito: le valutazioni fattuali e la scelta delle prove sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dalle norme (art. 360 c.p.c.).
- L'ammissione al voto di creditori chirografari non viene esclusa dal fatto che la loro integrale soddisfazione sia prevista tramite finanza esterna o garanzie da terzi; tali creditori conservano il diritto di voto per la parte chirografaria.
- Per invocare l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) occorre dimostrare che il fatto non esaminato, se considerato, avrebbe certamente determinato una diversa decisione; mere dichiarazioni in memoria senza prova non soddisfano il requisito.
- Il reclamo contro la pronuncia di fallimento puo' accogliere l'introduzione di fatti nuovi in grado di incidere sulla decisione e non è soggetto alle stesse limitazioni dell'appello disciplinate dall'art. 348-ter c.p.c.; tuttavia i fatti nuovi devono essere documentati e rilevanti.
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