Cassazione Civile, Sentenza n. 29769/2020 del 29/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. in seguito alla rinuncia del ricorrente e all'adesione delle parti. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Castelli aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (n. 4137/2015). In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente ha rinunciato al ricorso; le controparti (Villa Aurora S.r.l. in liquidazione e Giancarlo Ge) hanno prestato adesione alla rinuncia.
Norme richiamate
Applicata come norma che consente l'estinzione del processo in caso di rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha ritenuta pertinente per dichiarare l'estinzione del procedimento a seguito della rinuncia del ricorrente.
Richiamata congiuntamente all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha interpretato la norma come operativa per la declaratoria di estinzione quando la rinuncia è manifestata e le parti avversarie prestano adesione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente manifestata, può determinare l'estinzione del processo senza decisione di merito.
- L'adesione delle controparti alla rinuncia rende immediata la declaratoria di estinzione da parte della Corte.
- L'estinzione per rinuncia non risolve le questioni sostanziali: non produce una pronuncia sul merito né decide sulle domande originarie.
- Prima di rinunciare a un gravame è opportuno valutare le conseguenze pratiche (es. termini per nuove azioni, effetti su prescrizione, questioni di costi processuali), perché la rinuncia può precludere rimedi successivi.
- Se la rinuncia non è condivisa dalle controparti, la Corte potrebbe comunque valutare la situazione procedurale; perciò conviene formalizzare chiaramente la volontà di rinunciare e verificare l'eventuale posizione degli altri soggetti coinvolti.
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