Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29724/2020 del 29/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2004 che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati per euro 9.900,00 e costi dichiarati per euro 229.506,75 su operazioni ritenute inesistenti; l'accertamento si fondava su processo verbale della Guardia di Finanza e sulla contestazione del reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma del rigetto da parte della CTP e della CTR

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in Cassazione e la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 225/2016) e ha effettuato il pagamento integrale rateizzato; non si è provveduto sulle spese del giudizio in quanto la definizione assorbe il costo del processo; non è stata disposta la maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso

Norme richiamate

  • d.lgs. 4/12/2000, n. 74, art. 4

    Norma che configura il reato di dichiarazione infedele; la sua contestazione è stata ritenuta elemento fondante per la qualificazione della fattispecie come soggetta a denuncia penale e, conseguentemente, ha inciso sulla legittimità del raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale

  • codice penale, art. 331

    Riferito all'obbligo di denuncia penale da parte di chi ne ha titolo; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie sussistesse l'obbligo di denuncia, elemento utilizzato per giustificare il raddoppio del termine decadenziale

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. con modificazioni dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225)

    Disposizione sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; l'adesione del debitore a questa definizione e il pagamento integrale hanno determinato l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere

  • codice di procedura civile, art. 391

    Norma richiamata in relazione all'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte ha richiamato il principio per dichiarare estinto il processo di cassazione in presenza della rinuncia/definizione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Disciplina la maggiorazione ("raddoppio") del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione della maggiorazione perché la rinuncia del ricorrente è sopravvenuta alla proposizione del ricorso

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, unitamente al pagamento integrale dei debiti definibili, comporta l'estinzione del giudizio pendente e la cessazione della materia del contendere in Cassazione
  • Se la definizione agevolata è stata perfezionata con impegno di rinuncia al giudizio, il processo di legittimità deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.
  • La definizione agevolata assorbe gli oneri processuali connessi, per cui in genere non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio riferite al processo estinto per definizione
  • La maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica se la rinuncia del ricorrente è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso
  • La sussistenza di una denuncia penale o della contestazione del reato fiscale (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) può giustificare il raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale
  • La prova della natura rimborsuale di somme dichiarate dal contribuente grava sul contribuente stesso; in mancanza di prova, l'Amministrazione può confermare l'accertamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.