Cassazione Civile, Sentenza n. 29724/2020 del 29/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2004 che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati per euro 9.900,00 e costi dichiarati per euro 229.506,75 su operazioni ritenute inesistenti; l'accertamento si fondava su processo verbale della Guardia di Finanza e sulla contestazione del reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma del rigetto da parte della CTP e della CTR
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in Cassazione e la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 225/2016) e ha effettuato il pagamento integrale rateizzato; non si è provveduto sulle spese del giudizio in quanto la definizione assorbe il costo del processo; non è stata disposta la maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
Norme richiamate
d.lgs. 4/12/2000, n. 74, art. 4
Norma che configura il reato di dichiarazione infedele; la sua contestazione è stata ritenuta elemento fondante per la qualificazione della fattispecie come soggetta a denuncia penale e, conseguentemente, ha inciso sulla legittimità del raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale
codice penale, art. 331
Riferito all'obbligo di denuncia penale da parte di chi ne ha titolo; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie sussistesse l'obbligo di denuncia, elemento utilizzato per giustificare il raddoppio del termine decadenziale
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. con modificazioni dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225)
Disposizione sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; l'adesione del debitore a questa definizione e il pagamento integrale hanno determinato l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere
codice di procedura civile, art. 391
Norma richiamata in relazione all'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte ha richiamato il principio per dichiarare estinto il processo di cassazione in presenza della rinuncia/definizione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Disciplina la maggiorazione ("raddoppio") del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicazione della maggiorazione perché la rinuncia del ricorrente è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, unitamente al pagamento integrale dei debiti definibili, comporta l'estinzione del giudizio pendente e la cessazione della materia del contendere in Cassazione
- Se la definizione agevolata è stata perfezionata con impegno di rinuncia al giudizio, il processo di legittimità deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.
- La definizione agevolata assorbe gli oneri processuali connessi, per cui in genere non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio riferite al processo estinto per definizione
- La maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica se la rinuncia del ricorrente è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso
- La sussistenza di una denuncia penale o della contestazione del reato fiscale (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) può giustificare il raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale
- La prova della natura rimborsuale di somme dichiarate dal contribuente grava sul contribuente stesso; in mancanza di prova, l'Amministrazione può confermare l'accertamento
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