Cassazione Penale, Sentenza n. 24306/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per remissione tacita della querela; il PG ha lamentato che il Tribunale non ha valutato correttamente la sussistenza di circostanze che rendono il delitto di truffa procedibile d'ufficio, in particolare l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) e la recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.), rendendo inefficace la remissione della querela
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro (per ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p.). La Corte di Appello dovrà verificare in fatto e in diritto la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa e della recidiva qualificata contestate, e sulla base di tale valutazione decidere se il reato fosse procedibile d'ufficio (conseguentemente valutando l'efficacia della remissione della querela). La Cassazione ha inoltre affermato che la recidiva qualificata va qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, può fondare la procedibilità d'ufficio per il delitto di truffa
Norme richiamate
art. 129; art. 569 comma 4
Art. 129 citato in relazione al proscioglimento/proc. per remissione della querela; art. 569 comma 4 previsto per il rinvio nel ricorso "per saltum" alla Corte d'appello
art. 640 (commi rilevanti: 2 e 3); art. 61 n.5; art. 61 n.7; art. 99 comma 4
Art. 640 (truffa): la procedibilità d'ufficio è stata ristrutturata dalle novellazioni 2018-2019, limitando i casi di procedibilità; l'art. 61 n.5 concerne l'aggravante della minorata difesa (vulnerabilità della vittima) mentre l'art. 61 n.7 è richiamato dal nuovo testo; l'art. 99 comma 4 (recidiva qualificata) è qualificata dalla Corte come circostanza aggravante ad effetto speciale idonea a determinare la procedibilità d'ufficio
Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36
Ha modificato il comma 3 dell'art. 640 c.p. restringendo le ipotesi di procedibilità d'ufficio per la truffa e ha introdotto l'art. 649bis c.p.p., che prevede la procedibilità d'ufficio quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale
art. 649bis (introdotto dal D.Lgs. 36/2018)
Prevede che per alcuni fatti perseguibili a querela (tra cui taluni reati di truffa) si procede d'ufficio se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Cassazione include nella nozione di "circostanze aggravanti ad effetto speciale" anche la recidiva qualificata
art. 1, comma 1, lett. v)
Ha aggiunto tra i casi di procedibilità d'ufficio l'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità o il danno sia di rilevante gravità (vulnerabilità della vittima)
Richiamato nella giurisprudenza dissenziente in tema di irretroattività delle modifiche alla procedibilità; la Cassazione ha ritenuto non applicabile il rilievo di retroattività alla luce dell'orientamento giurisprudenziale antecedente alla commissione del fatto
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
SS.UU. Sent. n. 3585/2020; SS.UU. Sent. n. 35738/2010; SS.UU. Sent. n. 20798/2011; Sez. 2 Sent. n. 4800/2022 (orientamento difforme); SS.UU. Sent. n. 3152/1987 (orientamento storico difforme)
La Corte richiama precedenti consolidati che qualificano la recidiva qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale e che giustificano la procedibilità d'ufficio; esistono tuttavia pronunce di segno diverso (richiamate) che hanno affrontato la problematica della retroattività e della qualificazione della recidiva
Massime di principio
- Se al fatto di truffa sono contestate circostanze che rientrano tra le "aggravanti ad effetto speciale" (es. recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.) o la vulnerabilità della vittima (art. 61 n.5 c.p.), il procedimento è procedibile d'ufficio e la remissione della querela non estingue l'azione penale
- Dopo il D.Lgs. 36/2018 e le integrazioni del 2019, l'area di procedibilità d'ufficio per la truffa è stata ridotta: occorre accertare se siano presenti le specifiche aggravanti elencate dalla nuova disciplina prima di considerare il reato procedibile d'ufficio
- La recidiva qualificata è considerata dalla giurisprudenza consolidata una circostanza aggravante ad effetto speciale e quindi idonea a determinare la procedibilità d'ufficio, indipendentemente dal bilanciamento con attenuanti nel giudizio di merito
- In presenza di contestazioni rilevanti (aggravanti, recidiva), il giudice di merito deve verificare in istruttoria la concreta sussistenza di tali elementi prima di dichiarare l'estinzione del reato per remissione della querela
- Nei casi di ricorso "per saltum" la Cassazione può annullare e rinviare alla Corte d'Appello competente per la valutazione concreta degli elementi rilevanti ai fini della procedibilità d'ufficio (art. 569 comma 4 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →