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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguardava la titolarità di somme giacenti su un libretto postale originariamente intestato a danti causa comuni alle parti. La Corte d'appello aveva affermato che i ricorrenti erano contitolari delle somme solo nella percentuale da essi ritenuta essere stata illegittimamente determinata. Avverso tale decisione i due soggetti proponevano ricorso per cassazione. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti, con distinti atti depositati il 6 maggio 2025, hanno rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione sia oggetto di rinuncia; la norma è di stretta interpretazione e vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio, senza decisione nel merito.
  • La previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non opera il raddoppio del contributo unificato, perché la misura presuppone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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