Cassazione Civile, Ordinanza n. 33374/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito di un contribuente per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Il giudice d'appello aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo sufficientemente dimostrato, tramite estratti conto bancari, che le disponibilità finanziarie utilizzate provenivano da bonifici ricevuti da altri conti per incassi di cedole, disinvestimenti di titoli e rimborsi di fondi comuni, somme già assoggettate a tassazione per complessivi euro 182.160,00. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare un profilo decisivo: la durata del possesso, da parte del contribuente, dei redditi esenti o già tassati, nonché il nesso eziologico tra tali somme e le spese contestate, profili che restavano a carico probatorio del contribuente stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento sintetico, se il contribuente invoca la provenienza delle spese da risorse non reddituali o già tassate, egli deve provare non solo la disponibilità e l'entità di tali somme, ma anche la durata del loro possesso, producendo documenti idonei a rendere plausibile che esse siano state effettivamente impiegate, o comunque potuto essere impiegate, per far fronte alle spese contestate. Poiché il giudice di merito aveva trascurato di accertare proprio la durata del possesso delle somme e la loro riferibilità alle spese, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nell'accertamento sintetico il contribuente che deduce la provenienza delle spese da risorse non reddituali o già tassate deve fornire prova contraria sulla disponibilità, sull'entità e sulla durata del possesso di tali somme, così da consentire di verificare la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali redditi.
L'onere di dimostrare i fatti impeditivi o giustificativi della pretesa fiscale grava sul contribuente che invochi la disponibilità di somme diverse dal reddito imponibile per giustificare le spese contestate.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza di somme non imponibili o già tassate, ma richiede anche la prova della loro concreta disponibilità nel tempo e della durata del possesso.
- Per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva, il contribuente deve produrre elementi documentali idonei a rendere plausibile che le somme invocate siano state, o potessero essere, utilizzate per sostenere le spese contestate.
- Il giudice di merito deve verificare specificamente il nesso tra le spese accertate e le risorse giustificative addotte dal contribuente, non potendo limitarsi a constatare la mera provenienza lecita o già tassata delle somme.
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