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Sentenza

Sentenza n. 2813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1556/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 1556/2025, che aveva respinto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza n. 440/2023 e ritenuto conclusivo, seppur negativamente, il decreto regionale n. 3624/2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, già concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale, era stata ricompresa nel piano regionale di ristrutturazione del debito relativo ai servizi svolti fino al 2007, con il riconoscimento di una somma e la previsione della successiva stipula di un accordo transattivo. Dopo una precedente sentenza del TAR Calabria, che aveva ordinato alla Regione di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato sull'istanza di transazione, la Regione adottava la nota del 12 gennaio 2024 e il decreto n. 3624 del 15 marzo 2024, richiamando l'inconciliabilità delle posizioni e affermando che non si erano create le condizioni per stipulare l'accordo. L'impresa impugnava tali atti e chiedeva l'ottemperanza della sentenza precedente, deducendo la loro nullità per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. In appello sosteneva che il decreto regionale non fosse un provvedimento conclusivo, poiché il procedimento avrebbe potuto concludersi soltanto con la stipula dell'accordo transattivo; ne denunciava inoltre il carattere interlocutorio, soprassessorio e non definitivo, anche in ragione della clausola secondo cui il procedimento avrebbe potuto essere riavviato in caso di nuove sentenze o di una rivalutazione della questione. Deduceva, infine, che, anche qualificando il decreto come provvedimento espresso, esso eludesse comunque l'obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il decreto regionale n. 3624/2024, pur interrompendo il procedimento e rinviando eventualmente il soddisfacimento dell'interesse pretensivo a un futuro accadimento, contenesse un diniego motivato e avesse quindi immediata capacità lesiva. Un atto infra-procedimentale o meramente soprassessorio non sarebbe sufficiente a concludere il procedimento; tuttavia, nel caso concreto, la Regione aveva adottato una determinazione espressa, dotata di valenza dispositiva e sostanzialmente reiettiva dell'istanza. L'obbligo imposto dal precedente giudicato consisteva nell'adozione di un provvedimento espresso sulla pretesa, non nell'accoglimento dell'istanza né nella necessaria stipula della transazione. Poiché tale obbligo era stato assolto, non ricorrevano né elusione né violazione del giudicato. La domanda di ottemperanza è stata pertanto respinta. Le spese sono state compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale e per la non agevole prevedibilità delle rispettive ragioni.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La precedente azione contro il silenzio era diretta a ottenere l'accertamento dell'obbligo della Regione di provvedere sull'istanza dell'impresa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata dedotta dall'impresa, ma esclusa perché la Regione aveva adottato un provvedimento espresso e dispositivo in adempimento dell'obbligo stabilito dalla precedente sentenza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di concludere un procedimento mediante provvedimento espresso, l'obbligo conformativo riguarda l'adozione di una determinazione finale sulla pretesa, non necessariamente il suo accoglimento né l'adozione dell'atto favorevole richiesto dal privato.
  • Un atto che rinvia sine die la decisione, subordina il soddisfacimento dell'interesse a un evento futuro e mantiene il procedimento in una fase meramente interlocutoria o soprassessoria non costituisce, di regola, una conclusione effettiva del procedimento e conserva l'inerzia amministrativa.
  • Un provvedimento che, pur arrestando il procedimento e prospettando una possibile rivalutazione futura, contiene un diniego motivato e una determinazione dispositiva sulla pretesa può essere qualificato come provvedimento espresso conclusivo, idoneo ad adempiere all'obbligo di provvedere imposto dal giudicato.
  • Non vi è violazione o elusione del giudicato che impone la conclusione del procedimento quando l'amministrazione adotta una decisione espressa e sostanzialmente reiettiva sull'istanza, anche se tale decisione non coincide con l'esito favorevole auspicato dall'interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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