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Sentenza

Sentenza del 01/12/2025 n. 3622 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha impugnato il diniego espresso, notificato il 25 marzo 2022, della richiesta di rimborso dell’IVA relativa all’annualità 2020 (periodo di fornitura dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020). Sosteneva che i gestori dell’energia elettrica avessero indebitamente incluso nella base imponibile gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE), che reputava somme imposte per legge e riscosse dai fornitori per conto degli utenti, non corrispettivi della fornitura. Contestava inoltre che il cessionario non potesse chiedere direttamente il rimborso all’Erario; precisava di svolgere operazioni esenti da IVA, senza poter detrarre l’imposta assolta in rivalsa. L’Agenzia aveva negato la legittimazione della banca, ritenendo che il rimborso dovesse essere richiesto dal fornitore che aveva versato l’IVA, dopo aver restituito l’importo al cliente. In via subordinata, contestava anche la prova degli esborsi e la qualificazione degli OGSE come tributi.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con decisione resa a Bari il 20 novembre 2025, ha respinto l’appello e confermato la sentenza n. 2060/7/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, che aveva rigettato il ricorso contro il diniego. La banca aveva legittimazione a proporre il ricorso in quanto destinataria del diniego, ma non aveva titolo per chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso dell’IVA addebitata in rivalsa: la pretesa restitutoria va normalmente fatta valere contro il fornitore, salvo che sia dimostrata l’impossibilità o l’estrema difficoltà di ottenere da questo il rimborso, circostanza non provata. Il motivo sulla base imponibile e sugli OGSE è stato dichiarato inammissibile, perché relativo al merito e non esaminabile in assenza di legittimazione a presentare la domanda di rimborso all’Erario; non è stata quindi valutata neppure la prova dei pagamenti. La Corte ha incidentalmente richiamato l’orientamento della Cassazione n. 8819/2025, secondo cui gli OGSE concorrono alla base imponibile IVA. Spese del grado compensate, in ragione della particolare e controversa natura della questione e della recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Articolo 60, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    «il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi»

    La disposizione disciplina la rivalsa conseguente al pagamento dell’imposta accertata; non attribuisce al cliente un diritto generale di chiedere direttamente all’Erario la restituzione dell’IVA addebitata dal fornitore.

  • Articolo 30-ter, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    «A fronte di tale disposto, il soggetto passivo non può che essere, in questo caso, il cedente, il quale deve versare l'imposta all'Erario e recuperarla, a sua volta, mediante rivalsa sul cessionario.»

    Nel caso di IVA indebitamente addebitata in fattura, il rapporto di rimborso verso l’Erario fa capo, in via ordinaria, al cedente o prestatore; il cessionario deve chiedere a quest’ultimo la restituzione, ferma la disciplina specifica del comma 2.

  • Articolo 2033 del codice civile

    «La legge riconosce la titolarità a presentare istanza di rimborso al cedente anche perché la parte committente non rimane sprovvista di tutela ben potendo agire, in sede civile, ex art. 2033 cc.»

    Il cliente che ha pagato al fornitore un importo non dovuto può far valere la ripetizione dell’indebito nei confronti di quest’ultimo in sede civile; tale rimedio, normalmente disponibile, esclude la necessità di una domanda diretta all’Amministrazione.

  • Articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Non è presente una proposizione autonoma in cui la Corte interpreti l'articolo; il provvedimento lo richiama soltanto per descrivere le operazioni esenti svolte dalla banca.

    La banca invocava l’esenzione delle proprie operazioni per sostenere l’indetraibilità dell’IVA assolta in rivalsa. La Corte ha ritenuto che tale circostanza non trasformasse il rapporto con il fornitore in un rapporto diretto di rimborso con l’Erario.

  • Articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è citata nell’esposizione del motivo relativo alla determinazione della base imponibile, ma la Corte non ne esamina l’applicazione nel merito, poiché dichiara inammissibile tale questione.

  • Articolo 78, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    La disposizione è richiamata nel motivo sulla base imponibile, ma non viene interpretata dalla Corte: la questione sugli OGSE resta fuori dall’esame di merito per la carenza di titolo della banca a chiedere direttamente il rimborso.

  • Articolo 23 della Costituzione

    È richiamato dall’Agenzia nella tesi secondo cui gli OGSE sarebbero prestazioni patrimoniali imposte; la Corte non decide tale qualificazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando il cliente contesta l’IVA addebitata dal fornitore perché ritiene che l’imposta non fosse dovuta, la regola ordinaria è chiedere la restituzione al fornitore e non direttamente all’Amministrazione finanziaria.
  • La possibilità di detrarre o meno l’IVA, anche in ragione del fatto che il cliente svolga operazioni esenti, non basta da sola a fondare una domanda diretta di rimborso all’Erario: occorre distinguere il rapporto di rivalsa tra fornitore e cliente dal rapporto tributario relativo al versamento dell’imposta.
  • L’azione diretta contro l’Amministrazione può essere ammessa in via eccezionale se il cliente dimostra che ottenere il rimborso dal fornitore è impossibile o estremamente difficile, ad esempio per il fallimento di quest’ultimo.
  • Se il giudice ritiene che il cliente non sia legittimato a chiedere il rimborso direttamente all’Erario, può arrestarsi alla questione preliminare senza decidere se le somme contestate dovessero essere incluse nella base imponibile né se i pagamenti siano stati provati.
  • La controversia tributaria sulla restituzione dell’IVA e la controversia civile per recuperare dal fornitore l’importo addebitato sono rapporti distinti: la disponibilità di un rimedio civile effettivo può essere sufficiente a tutelare il cliente, nel rispetto dei principi di effettività, equivalenza e neutralità.

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