Sentenza n. 348/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del minore-OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell’ASP nella presa in carico e nell’erogazione, diretta o indiretta, della terapia cognitivo-comportamentale con metodologia ABA
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, a essere preso in carico dall’ASP per un trattamento ABA intensivo e di lunga durata, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute privatamente e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Hanno dedotto la violazione della l. n. 134/2015 e dell’art. 32 Cost., oltre all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. L’ASP, pur avendo riconosciuto la patologia, non aveva prescritto né erogato uno specifico trattamento terapeutico per l’autismo, limitandosi a indicazioni generiche, e non aveva riscontrato l’istanza-diffida del 4 settembre 2021. La documentazione sanitaria e la CTU svolta nel precedente procedimento cautelare avevano accertato la necessità di quindici ore settimanali di terapia ABA, comprensive della formazione e del supporto alla famiglia e agli insegnanti. I ricorrenti hanno documentato spese private per euro 31.213,00, chiedendo il rimborso integrale, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’ASP, dall’ansia e dalla frustrazione dei genitori e dalla perdita di chance del minore.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi della domanda di condanna di un’amministrazione sanitaria al riconoscimento e all’erogazione di uno specifico trattamento terapeutico, anche mediante prestazione per equivalente. Nel merito ha ritenuto utilizzabile, quale argomento di prova ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., la CTU espletata nel precedente giudizio cautelare davanti al giudice ordinario, pur precisando che l’ordinanza cautelare non era idonea al giudicato. Ha riconosciuto il diritto del minore alla presa in carico da parte dell’ASP e all’erogazione diretta o indiretta della terapia ABA per quindici ore settimanali, con formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, almeno fino ai dodici anni, salva successiva rivalutazione. Ha condannato l’ASP al rimborso delle spese terapeutiche documentate per euro 21.422,00, detratto quanto eventualmente già corrisposto, escludendo le mere note di debito non accompagnate dalla prova tracciabile dell’effettivo pagamento. Ha riconosciuto ai genitori euro 2.000,00 complessivi per danno non patrimoniale, desunto in via presuntiva dall’ansia e dalla frustrazione derivanti dall’inerzia e dalle spese sostenute. Ha riconosciuto al minore euro 2.000,00 per perdita di chance di ulteriori miglioramenti, considerata la differenza tra le sei ore settimanali effettivamente assicurate e le quindici ore ritenute necessarie dalla CTU. Sulle somme ha disposto rivalutazione e interessi legali dalla scadenza dei trenta giorni dall’istanza del 4 settembre 2021 fino al soddisfo. Ha posto le spese di lite a carico dell’ASP.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
La domanda diretta a ottenere dall’amministrazione sanitaria uno specifico trattamento terapeutico, in forma diretta o mediante rimborso, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 11, comma 6, d.lgs. 104/2010
Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
La CTU e il materiale probatorio acquisiti nel precedente processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valorizzati nel giudizio amministrativo riproposto.
La sentenza richiama la possibilità di motivazione mediante rinvio alla ricostruzione normativa e alle argomentazioni contenute in una precedente sentenza dello stesso Tribunale.
art. 88, comma 2, lett. d), d.lgs. 104/2010
È richiamato, insieme all’art. 74 c.p.a., quale fondamento del rinvio alla precedente pronuncia per la ricostruzione della disciplina applicabile.
Il danno non patrimoniale dei genitori può essere provato mediante presunzioni semplici, fondate sulle circostanze dell’inerzia amministrativa e delle ingenti spese mediche sostenute.
Consente la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali quando il loro preciso ammontare non sia dimostrabile.
È richiamato quale base della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e della perdita di chance.
La normativa è richiamata quale fondamento del diritto alla presa in carico e ai trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, ricondotti dal Tribunale ai LEA sulla base della ricostruzione normativa richiamata.
art. 32 Cost.
È invocato dai ricorrenti a tutela del diritto alla salute e ritenuto coerente con l’obbligo dell’ASP di garantire il trattamento terapeutico necessario.
Massime di principio
- Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la domanda con cui si chiede all’azienda sanitaria la presa in carico e l’erogazione di uno specifico trattamento terapeutico, anche mediante rimborso delle prestazioni eseguite da privati.
- Nel giudizio amministrativo riproposto dopo una declinatoria di giurisdizione, le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a.; tale regola consente di valorizzare anche una CTU svolta nel precedente giudizio, pur se l’ordinanza cautelare che ne ha disposto l’espletamento non è idonea al giudicato.
- Quando la documentazione sanitaria e la valutazione tecnica attestano la necessità di una terapia ABA specifica, intensiva e di lunga durata, l’azienda sanitaria non può sostituire tale trattamento con indicazioni generiche e deve garantire la presa in carico mediante erogazione diretta o rimborso delle prestazioni private, nei limiti accertati in concreto.
- Le spese per prestazioni sanitarie private sono rimborsabili soltanto se effettivamente documentate; mere note di debito, prive di quietanze o di altra prova tracciabile dell’esborso, non dimostrano il danno patrimoniale risarcibile.
- La perdita di chance di miglioramento terapeutico del minore può essere risarcita quando la prova tecnica consenta di inferire, secondo un giudizio probabilistico, che una terapia più intensiva avrebbe offerto una concreta possibilità di conseguire risultati ulteriori rispetto a quelli ottenuti.
- Il danno non patrimoniale derivante dall’inerzia dell’amministrazione sanitaria può essere provato per presunzioni e liquidato equitativamente, quando le circostanze concrete dimostrino ansia e frustrazione dei familiari e un pregiudizio non patrimoniale del paziente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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