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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36865/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 20 maggio 2026, ha rigettato il riesame contro il provvedimento del GIP che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di più delitti di estorsione pluriaggravata. Il ricorso deduceva: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, inizialmente reticenti, perché avrebbero dovuto essere sentite con le garanzie previste per l’indagato, essendo ipotizzabili a loro carico favoreggiamento personale o false dichiarazioni alla polizia giudiziaria; (2) insussistenza degli indizi per l’estorsione contestata in danno di una persona offesa: secondo la difesa, dal video del 25 ottobre 2025 e dalle dichiarazioni iniziali emergeva soltanto una richiesta di aiuto economico per il padre detenuto, non una minaccia estorsiva, e la vittima non sarebbe stata intimidita dalla caratura criminale del ricorrente; (3) insussistenza degli indizi per la tentata estorsione in danno di un imprenditore, poiché la richiesta, rivolta a un dipendente, di parlare con il titolare, con l’avvertimento che altrimenti i lavori di bitumazione non sarebbero proseguiti, non avrebbe prospettato una diminuzione patrimoniale; (4) omessa o apparente motivazione sulle deduzioni difensive relative all’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la valutazione sostanziale del Tribunale aveva escluso che la reticenza iniziale delle persone offese fosse dolosamente diretta a favorire qualcuno, riconducendola invece allo stato di agitazione delle vittime di pretese estorsive mafiose; inoltre, le false dichiarazioni alla polizia giudiziaria non integrano il reato di cui all’art. 371-bis c.p., riferito alle informazioni richieste dal pubblico ministero. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una ricostruzione alternativa del fatto e contestava valutazioni di merito, mentre l’ordinanza aveva considerato il video compatibile con le dichiarazioni della persona offesa e aveva ritenuto che questa avesse percepito la dinamica mafiosa della richiesta, pur senza minacce esplicite. Il terzo motivo è stato respinto: la minaccia estorsiva può essere implicita e, nella vicenda, la richiesta di denaro e la pressione sui dipendenti affinché abbandonassero il cantiere erano state valutate come idonee a coartare la libertà della vittima; il danno patrimoniale può consistere anche nell’impedimento di perseguire interessi economici e opportunità di consolidamento o arricchimento. Il quarto motivo è stato ritenuto generico, perché non si confrontava con la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari: erano state richiamate la presunzione connessa all’aggravante contestata, l’assenza di elementi idonei a superarla e concrete circostanze indicative dei pericoli di reiterazione e di inquinamento probatorio, non fronteggiabili adeguatamente neppure con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. La custodia cautelare resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, c.p.p.

    in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità

    La qualità sostanziale di indagato del dichiarante va accertata dal giudice considerando la situazione concreta al momento delle dichiarazioni, senza che sia decisiva la sola iscrizione formale; l’accertamento, se motivato congruamente, non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 64 c.p.p.

    in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità

    Le garanzie previste per l’indagato presuppongono che al dichiarante fosse attribuibile tale qualità in concreto al momento dell’escussione; la Corte richiama il criterio sostanziale per valutare la necessità delle garanzie difensive.

  • art. 378 c.p.

    le condotte asseritamente reticenti di Frammartino e dei Romeo, erano dovute ad un comprensibile stato di agitazione in cui versavano le vittime, oggetto di pretese estorsive di natura mafiosa, e non certo animate dal dolo ( generico ) richiesto dall’art. 378 cod. pen., e cioè dalla cosciente volontà di favorire taluno ad eludere le investigazioni.

    Il favoreggiamento personale richiede la cosciente volontà di aiutare taluno a eludere le investigazioni; la reticenza spiegabile con lo stato di agitazione della vittima non dimostra, da sola, tale dolo.

  • art. 371-bis c.p.

    Non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.

    Il reato di false informazioni al pubblico ministero può essere commesso soltanto da chi sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni; non comprende le dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, anche se questa agisca su delega.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La difesa propone in questa sede non già un vizio della motivazione (che deve essere specificatamente individuato dal ricorrente e deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato - secondo il paradigma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma formula, sulla base degli elementi processuali a disposizione (le dichiarazioni di Frammartino ed il dialogo riportato nel video del 23/10/2025), una diversa ricostruzione, alternativa, del fatto; in tal modo la difesa introduce doglianze di merito che non possono essere prese in considerazione in questa sede

    Il vizio di motivazione deve essere individuato specificamente e ricavabile dal provvedimento impugnato; non consente di ottenere in cassazione una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione alternativa degli elementi probatori.

  • art. 629 c.p.

    È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. Nel concetto di danno è richiesta invece una connotazione di ordine patrimoniale e tale connotazione va riconosciuta anche nel caso in cui la condotta intimidatrice sia diretta ad impedire alla persona offesa di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.

    L’ingiusto profitto può consistere in un vantaggio anche non economico, purché non fondato su un diritto o perseguito con modalità o finalità antigiuridiche. Il danno deve avere carattere patrimoniale, ma ricorre anche quando la coercizione impedisce alla vittima di perseguire liberamente i propri interessi economici.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    il Tribunale ha sottolineato non solo l’applicabilità della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in ragione della contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., e l’assenza di elementi in grado di vincere detta presunzione, ma ha anche evidenziato circostanze di fatto che denotano un marcato pericolo di reiterazione, oltre che di inquinamento probatorio rilevando come la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettrico, fosse insufficiente a prevenire tale pericolo.

    In relazione alla contestata aggravante richiamata, la decisione considera applicabile la doppia presunzione cautelare, superabile in presenza di elementi contrari; nel caso concreto, inoltre, il Tribunale aveva indicato circostanze specifiche a sostegno dei pericoli cautelari e dell’inadeguatezza degli arresti domiciliari.

Massime di principio

  • La qualità di indagato del dichiarante, rilevante per l’applicazione delle garanzie dell’escussione, va determinata in base alla situazione sostanziale esistente al momento delle dichiarazioni, senza attribuire valore decisivo alla sola iscrizione formale; l’accertamento di merito, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La reticenza della persona offesa, per integrare il favoreggiamento personale, deve essere accompagnata dalla cosciente volontà di aiutare taluno a eludere le investigazioni; una condotta spiegabile con lo stato di agitazione causato dalle pretese estorsive non dimostra di per sé tale elemento soggettivo.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sostituire alla ricostruzione del fatto operata dal giudice cautelare una diversa lettura delle dichiarazioni o degli elementi probatori; il vizio motivazionale deve essere specificamente individuato e desumibile dal provvedimento impugnato.
  • Nell’estorsione ambientale la minaccia non deve necessariamente essere esplicita: modalità della richiesta formalmente prive di contenuto minatorio possono avere carica intimidatoria, se percepite come tali dalla vittima in ragione del contesto mafioso del territorio.
  • La minaccia estorsiva può essere implicita o indiretta; la sua idoneità va valutata considerando le circostanze concrete, la personalità dell’agente, le condizioni soggettive della vittima e l’ambiente in cui essa opera.
  • Nell’estorsione il danno deve avere natura patrimoniale, ma può consistere anche nell’impedire alla vittima di perseguire i propri interessi economici nelle forme ritenute più opportune; l’ingiusto profitto può invece consistere in un vantaggio non necessariamente economico, non collegato a un diritto o perseguito con modalità antigiuridiche.
  • La contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. è stata ritenuta rilevante ai fini della presunzione cautelare; la motivazione sulle esigenze cautelari può inoltre fondarsi su circostanze concrete di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio e sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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