Cassazione Penale, Sentenza n. 25833/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su conversazioni intercettate "del tutto indecifrabili" e non rivelatrici dei fatti contestati (capo f) e g) dell'imputazione), nonché che aveva valorizzato il pregresso criminale della Guarino con argomentazioni generiche. In sintesi, si contestava la carenza e l'insufficienza della motivazione e una presunta errata valutazione delle intercettazioni e della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. I giudici di legittimità hanno ritenuto che: (i) si trattava di una "doppia conforme" (consolidamento della motivazione di primo grado e d'appello in un unico corpo argomentativo) e pertanto la motivazione complessiva era valutabile unitariamente; (ii) le censure proposte erano in gran parte doglianze di merito (richieste di diversa valutazione della prova e della pena), materie non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua; (iii) l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito e non ricostruibile in sede di legittimità, purché la spiegazione sia logica e ancorata a riscontri; (iv) la motivazione di merito era adeguata: testimonianze di acquirenti, riconoscimento fotografico della Guarino, conversazioni che facevano esplicito riferimento allo "smercio" e alla necessità di rifornimento per la piazza di Torre Annunziata, arresti e perquisizioni con sequestri (tra cui gr. 54 di cocaina a carico della zia Talamanca), e ripetuti contatti telefonici tra zia e nipote. Sulla base di ciò la Cassazione ha ritenuto non provata la violazione di legge dedotta dalla ricorrente.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie penale (cessione a fini di spaccio) in relazione agli episodi contestati.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Motivo di ricorso invocato dalla ricorrente (vizio di motivazione). La Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e dichiarato il motivo infondato perché la motivazione di merito risultava congrua e logica.
Giurisprudenza sul principio della "doppia conforme" (Cass. Sez. 3, n. 44418/2013; Sez. 3, n. 13926/2011; Sez. 2, n. 5606/2007)
Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181
Il principio secondo cui, in presenza di giudicati conformi di primo e secondo grado, la motivazione si integra in un unico corpo argomentativo; la Corte ha applicato tale principio per respingere le censure sulla motivazione.
Giurisprudenza sull'indisponibilità del sindacato sulla valutazione delle intercettazioni (Sez. U n. 22471/2015 e altri)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021
Principio che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto logiche e fondate le conclusioni dei giudici di merito circa il significato delle conversazioni.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina libremente la valutazione della prova: le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica.
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello), la motivazione dei due gradi si considera integrata in un unico corpo argomentativo: il giudice di legittimità verifica la congruità complessiva della motivazione più che la singola valutazione operata da ciascun giudice.
- L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è valutazione fattuale di merito: per contestarla in Cassazione è necessario dimostrare l'illogicità o l'incoerenza evidente della motivazione, non semplicemente proporre significati alternativi.
- Per impugnazioni basate su vizi di motivazione è essenziale dimostrare lacune oggettive, contraddizioni o aporie logiche nella motivazione, oppure violazioni di diritto manifeste; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
- Se si vuol contrastare in sede di legittimità una prova fondata su intercettazioni e riscontri (perquisizioni, sequestri, riconoscimenti), l'azione difensiva deve evidenziare profili di nullità, di mancata acquisizione di elementi decisivi o palesi incoerenze tra i vari elementi probatori.
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