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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2864/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento per reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), lamentando violazione degli artt. 314 e 627 c.p.p. e vizio di motivazione. Contestava che la Corte d'appello avesse fondato in modo decisivo il rigetto sul silenzio dell'imputato (assenza di allegazione di circostanze favorevoli) e su una generica valutazione di contiguità con ambienti criminali (rapporti e attività con altri indagati, intercettazioni) già ritenuti, nei giudizi di merito, non idonei a fondare il reato associativo. Denunciava la mancata indicazione di specifici comportamenti dell'interessato che avessero determinato l'adozione o la protrazione della misura cautelare e la confusione tra livello di gravità indiziaria e accertamento di condotte ostative alla riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo. Ha richiamato i principi secondo cui: il giudice di merito deve valutare autonomamente e con motivazione adeguata se l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione (esaminando condotte extraprocessuali e processuali); il silenzio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia non può costituire motivo ostativo al riconoscimento della riparazione alla luce della modifica dell'art. 314 c.p.p.; il mendacio è diverso dal silenzio e può rilevare se causalmente rilevante; non possono essere considerate ostative quelle stesse condotte ritenute inconsistente nei confronti del delitto associativo. La Corte ha disposto che la Corte d'appello riesamini il caso secondo questi criteri e, in caso di riconoscimento della riparazione, la determinerà solo per la parte di detenzione eccedente la pena definitiva, ponderando le peculiarità del caso e il grado di sofferenza patita dall'interessato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti, indicata per contestare il contesto fattuale (procedimento penale da cui è derivata la detenzione). La Corte sottolinea che l'eccesso di durata della detenzione rispetto alla pena finale è rilevante ai fini della riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte interpreta la norma alla luce della recente modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188) stabilendo che il silenzio dell'indagato non può essere usato come comportamento ostativo al risarcimento; tuttavia la menzogna, se causalmente rilevante per la misura cautelare, può integrare colpa grave ostativa.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà dell'indagato di non rispondere. La Corte afferma che l'esercizio di tale facoltà non può essere interpretato come comportamento ostativo ai fini della riparazione (post modifica legislativa).

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 4, lett. b)

    d.lgs. 8/11/2021, n. 188, art. 4, comma 4, lettera b)

    Modifica l'art. 314 c.p.p. chiarendo che il silenzio non è ostativo alla riparazione; la Corte applica tale modifica anche ai ricorsi precedenti alla stessa, operando la 'prova di resistenza' sulle rimanenti ragioni del rigetto.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale evocato nel gravame; nella motivazione della Cassazione l'attenzione è sul corretto procedimento di valutazione da parte del giudice di merito in tema di domanda di riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito deve svolgere una valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori per accertare se l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione; la motivazione deve indicare fatti concreti e specifici.
  • Il silenzio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia (esercizio della facoltà prevista dall'art. 64 c.p.p.) non può essere utilizzato come comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione, soprattutto dopo la modifica normativa del 2021; se la decisione è basata anche su tale silenzio la Cassazione effettua una 'prova di resistenza' sugli altri elementi.
  • La menzogna dell'indagato (autoincriminazione falsa o falso alibi), se causalmente rilevante per l'adozione o la protrazione della misura cautelare, può integrare colpa grave ostativa al risarcimento e va valutata distintamente dal silenzio.
  • Non si possono ritenere ostative ai fini della riparazione le stesse condotte o elementi (es. intercettazioni) che i giudici di merito hanno già giudicato inconsistente rispetto a reati più gravi (es. associazione): la Corte non può riproporre valutazioni già invalidate.
  • La riparazione, se riconosciuta, riguarda solo la parte di detenzione eccedente rispetto alla pena definitiva; nella quantificazione il giudice deve tener conto delle peculiarità del caso e del grado di sofferenza patita dall'interessato.
  • In casi di rinvio dalla Corte di cassazione la Corte d'appello deve applicare puntualmente i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione e motivare alla luce di tali principi, distinguendo tra elementi che giustificano l'instaurazione della misura e quelli che giustificano la sua protrazione.

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