Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi dei due imputati (De Blasio e Gala) deducevano vizi di motivazione e travisamento della prova per la riforma in appello dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sulmona: in particolare la mancata applicazione della cosiddetta "motivazione rafforzata" richiesta quando l'appello ribalta un'assoluzione; l'insufficiente confronto con le criticità probatorie evidenziate nel primo grado (mancanza di verifiche documentali, carenze nelle prove dei prestiti e del tasso usuraio); la mancata riassunzione o valutazione di prove decisive (esame dell'imputato) e profili di violazione di legge relativi al computo della pena e alla legittimazione delle parti civili (Lepore e Del Monaco). Il ricorso della parte civile Silvestri riguardava l'omessa pronuncia sulle richieste civilistiche, ma è stato poi rinunciato dopo che la corte di appello ha corretto un errore materiale integrando il dispositivo con la condanna al risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Silvestri per sopravvenuta carenza di interesse (rinuncia). Ha accolto i ricorsi di Antonio De Blasio e Giacomo Gala, annullando la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila e disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Motivo centrale: l'appello di merito ha violato il principio della "motivazione rafforzata" richiesto per il ribaltamento di un'assoluzione, non avendo la Corte d'appello confrontato adeguatamente e confutato i rilievi probatori del primo grado (es. carenza di verifiche documentali bancarie, valore dimostrativo limitato dei prospetti autoprodotti dalla persona offesa). La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto assorbiti gli altri motivi (fra cui la questione della legittimazione delle parti civili), demandando alla Corte d'appello di Perugia di decidere nuovamente e secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. e
Richiamato quale parametro di vizio di motivazione: la Corte ricorda l'onere della motivazione rafforzata quando in appello si ribalta un'assoluzione, e che la decisione di overturning deve confutare specificamente gli argomenti del primo giudice
art. 606 cod. proc. pen., lett. b
Richiamato in relazione al travisamento della prova; i ricorrenti denunciavano che la Corte d'appello aveva travisato il materiale probatorio e formulato conclusioni non supportate dagli elementi acquisiti
art. 606 cod. proc. pen., lett. c in relazione all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Riferito alla mancata riassunzione della prova decisiva (esame dell'imputato): la censura riguarda la violazione delle norme che disciplinano l'assunzione e la valutazione di prove decisive nel processo penale
Richiamato con riguardo al computo della pena e alla contestata applicazione di una continuazione non prospettata, sollevando profili di illegittimo aumento della pena
artt. 539 e 541 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in ordine alla legittimazione attiva delle parti civili (Lepore e Del Monaco); la Corte di Cassazione ha però ritenuto la questione assorbita dall'annullamento per vizi motivazionali
Utilizzato dalla corte di appello per la correzione di errore materiale che ha permesso l'integrazione del dispositivo con la clausola di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Silvestri
Giurisprudenza consolidata (S.U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino)
Richiamata quale principio di riferimento: la giurisprudenza della Cassazione impone motivazione rafforzata per il ribaltamento di un'assoluzione; principio reiterato in numerose pronunce successive
Massime di principio
- Quando l'appello di merito ribalta un'assoluzione, la Corte d'appello è obbligata a fornire una "motivazione rafforzata": deve confutare punto per punto i rilievi che hanno giustificato l'assoluzione e spiegare perché le nuove valutazioni probatorie superano il ragionevole dubbio
- Documenti autoprodotti dalla persona offesa o mere prospettazioni di pagamento non sostituiscono verifiche documentali indipendenti (es. estratti conto, matrici assegni): la loro acquisizione può essere premessa ma non può costituire da sola la conclusione per sovvertire un'assoluzione
- Se il tribunale di primo grado ha evidenziato specifiche carenze istruttorie (mancanza di documentazione bancaria, assenza di verifiche), la Corte d'appello che intende riformare deve illustrare come tali carenze siano state comunque superate o compensate
- Questioni relative alla legittimazione di parti civili o ad aspetti processuali vanno affrontate esplicitamente: l'accoglimento di domande civili senza una chiara decisione sulla legittimazione può essere motivo di censura se la decisione penale è viziata
- La correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) può integrare il dispositivo per dare rilievo alle richieste civilistiche, ma non supplisce a carenze motivazionali della decisione di merito
- La rinuncia di un ricorso comporta inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: le parti devono valutare l'effettiva utilità del proseguimento del gravame prima di rinunciare
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