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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46223/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello del 12/10/2023. Morabito deduce, tra l'altro, violazione dei diritti di difesa per diversa qualificazione del reato associativo (da capo/organizzatore a semplice partecipe) senza contraddittorio, carenza e genericità della prova della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), errata qualificazione e valutazione del reato di tentata estorsione e del danno patrimoniale, vizio nella qualificazione del danneggiamento/reato non procedibile per querela, errori nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nella applicazione di aggravanti e misure patrimoniali (confisca). D'Anna contesta l'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso", sostenendo di avere agito come dipendente obbediente al datore di lavoro e non come affiliato.

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi di Morabito: ha annullato la sentenza di appello nei confronti di Morabito limitatamente al capo A) (associazione mafiosa, art. 416-bis) e all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 (capo B), disponendo il rinvio per nuovo giudizio su tali profili. In conseguenza anche la posizione di D'Anna va riesaminata rispetto alla medesima aggravante (effetto estensivo). I residui motivi proposti da Morabito sono in parte inammissibili o assorbiti e in parte rigettati; la Cassazione ha confermato la legittimità delle valutazioni di merito su vari profili (es. configurabilità del metodo mafioso ai fini dell'aggravante oggettiva; corretta qualificazione della tentata estorsione e del danno patrimoniale). Il ricorso di D'Anna è stato dichiarato inammissibile per genericità; a suo carico è stata disposta condanna al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro. La confisca e altre statuizioni patrimoniali devono essere riesaminate in sede di rinvio se verrà confermata o meno la responsabilità per il reato associativo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Cassazione rileva che per affermare la partecipazione all'associazione mafiosa occorre prova di stabile inserimento e di apporto concreto agli scopi del sodalizio; mere affermazioni generiche o la reputazione non sono sufficienti. Ha annullato la condanna per insufficiente specificità probatoria.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riguarda l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte di merito aveva ritenuto integrata l'aggravante per la modalità oggettiva delle condotte. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura su questo punto, confermando che la percezione da parte della vittima può integrare tale aggravante.

  • art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.

    Aggravante collegata al reato di estorsione; la Cassazione ha annullato la statuizione riferita a tale aggravante perché la sussistenza presuppone la partecipazione mafiosa che va riesaminata.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    comma 1-sexies e 2-sexies (richiamati)

    Norme sulla necessità del contraddittorio in caso di diversa qualificazione del fatto; la Corte osserva che la disciplina che impone il contraddittorio trova applicazione soprattutto nel giudizio di legittimità e che il ricorso per cassazione può costituire occasione di tutela del diritto di difesa sul punto.

  • art. 610 cod. pen.

    Reato di induzione a contrarre o di comportamento intimidatorio diverso dall'estorsione; la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione in art. 610, ritenendo corretta la qualificazione in estorsione con danno patrimoniale alla vittima.

  • art. 424 cod. pen.

    Danneggiamento; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la rilevazione sull'assenza di pericolo di incendio perché riguarda valutazioni di merito non dedotte in appello.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Circostanza attenuante per chi abbia risarcito il danno o lo abbia fatto in parte; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla richiesta di applicazione per insufficienza e insussistenza dei presupposti sulla base della motivazione di merito.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Criterio moderatore per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte non ha rilevato violazione nella determinazione della pena da parte della Corte di appello.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto estensivo nei confronti del coimputato dell'annullamento dell'aggravante; la Cassazione dispone la rivalutazione anche per D'Anna in conseguenza dell'annullamento relativo a Morabito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina conseguenze di inammissibilità del ricorso e oneri a carico del ricorrente; applicata per la condanna di D'Anna al pagamento di una somma per spese.

Massime di principio

  • Per affermare la partecipazione ad una associazione mafiosa non bastano dichiarazioni generiche: è necessaria la prova di un inserimento stabile e di apporto concreto, con descrizione di fatti specifici, tempi, modalità e utilità scambiate.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova solo se singolarmente credibili e tra loro convergenti su circostanze precise; la mera sommatoria di affermazioni generiche non è sufficiente.
  • La riqualificazione della fattispecie in sede di giudizio di legittimità richiede attenzione al diritto di difesa: la giurisprudenza prevede il contraddittorio o comunque che la difesa abbia avuto reale occasione di confrontarsi sulla diversa inquadratura penale.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche quando l'autore non sia provatamente affiliato, se la modalità del reato e il contesto rendono verosimile la percezione mafiosa da parte della vittima; resta comunque distinta la prova della partecipazione associativa.
  • Le questioni che attengono a valutazioni di fatto rilevanti (pericolo d'incendio, entità del danno, valutazione di risarcimenti) sono in massima parte riservate al giudice di merito e difficilmente ribaltabili in cassazione se non viziate da specifiche violazioni di diritto.
  • La confisca patrimoniale connessa al reato di associazione mafiosa va valutata solo se sussiste il presupposto della responsabilità per il reato; un annullamento della condanna associativa impone la rivalutazione delle misure patrimoniali.
  • In processi con imputazioni 'mafiose', la distinzione tra imprenditore colluso (concorso esterno) e imprenditore partecipe richiede prova di uno scambio sinallagmatico di utilità/protezioni; la sola operatività in un territorio 'controllato' non basta.

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