Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29175/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caltagirone impugnava la conferma di condanna per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (IVA €696,96) sostenendo che il contratto tra la sua ditta (Belice Pasti) e la Cooperativa M & G multiservizi fosse un legittimo appalto di servizi e non una somministrazione di manodopera fittizia. Contestava la carenza della motivazione sull'elemento oggettivo del reato, rilevando che la cooperativa era autorizzata dall'ANPAL a somministrare lavoro, che i pagamenti erano tracciati e che i lavoratori avevano autonomia e formazione; prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti e chiedeva l'annullamento della sentenza

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la doppia conforme di merito. Ha ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione delle decisioni di merito che, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, hanno rilevato che i contratti di appalto stipulati dalla Cooperativa M & G con la Belice Pasti erano fittizi e dissimulavano una somministrazione irregolare di manodopera: mancavano gli elementi tipici dell'appalto (organizzazione di mezzi, assunzione del rischio, poteri direttivi/organizzativi/disciplinari dell'appaltatore) e si era in realtà davanti a mera sostituzione di personale destinato a mansioni analoghe. La Corte ha quindi confermato la punibilità prevista dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. 74/2000

    La norma è interpretata come comprensiva del delitto consistente nell'utilizzazione di fatture riferite a negozi giuridici apparenti (es. appalto fittizio) che occultano una somministrazione irregolare di manodopera, con rilevanza fiscale

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso (procedura di esame del ricorso alla Corte di Cassazione secondo il richiamo indicato)

  • d.lgs. 276/2003 (previgente disciplina della somministrazione)

    Richiamato quale riferimento normativo storico per il divieto/controllo della somministrazione illecita; la giurisprudenza lo utilizza per valutare la liceità della somministrazione versus appalto

  • d.lgs. 81/2015 (disciplinante la somministrazione dopo la riforma)

    Indicato come normativa di riferimento sostitutiva del previgente d.lgs. 276/2003 per la regolazione della somministrazione di lavoro; utile per valutare la liceità/illecito della somministrazione

Massime di principio

  • La qualificazione sostanziale del rapporto prevale sulla dizione formale: un contratto definito 'appalto' può essere qualificato come somministrazione irregolare se mancano gli elementi tipici dell'appalto (organizzazione di mezzi, assunzione del rischio, poteri direttivi/organizzativi/disciplinari dell'appaltatore)
  • L'utilizzo di fatture riferite a un negozio giuridico apparente finalizzato a occultare una diversa realtà giuridica (es. somministrazione irregolare) integra il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000
  • Gli accertamenti in fatto svolti dalla Guardia di Finanza e le valutazioni di merito, purché adeguatamente motivate, sono insindacabili in Cassazione salvo vizio logico o contraddittorio
  • In difesa, non bastano deduzioni generiche: è necessario produrre elementi concreti e documentali (contratti dettagliati, prova di autonomia organizzativa dell'appaltatore, prova di assunzione del rischio e di poteri direttivi/disciplinari) per contrastare l'accusa di simulazione
  • La semplice autorizzazione della cooperativa ad operare come agenzia di somministrazione o la tracciabilità dei pagamenti non escludono in automatico la qualificazione di fittizietà del contratto se la pratica concreta mostra sostituzione di manodopera senza gli elementi tipici dell'appalto
  • Quando si prospettano ricostruzioni alternative dei fatti in Cassazione, occorre evidenziare vizi motivazionali o errori di diritto della decisione impugnata; la mera ipotesi alternativa non è sufficiente a rovesciare le conclusioni di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.