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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2038/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero censura l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione, lamentando illogicità e insufficienza della motivazione in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314 c.p.p. Sostiene che la detenzione cautelare derivò da un rilevante contributo posto in essere dallo stesso Hellal (denunce, voci accusatorie, presunte condotte estorsive e minacciose e frequentazioni sospette) e che la Corte territoriale ha sostanzialmente fatto un automatismo tra assoluzione penale e diritto alla riparazione, senza valutare autonomamente se vi fosse dolo o colpa grave dell'interessato idonei a escludere l'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. Motivazione: la Corte territoriale ha errato nel ripercorrere pedissequamente le risultanze del giudizio di merito (assoluzione) invece di svolgere un autonomo e completo accertamento sulla sussistenza di dolo o colpa grave e sul nesso causale tra eventuali condotte dell'imputato e la privazione della libertà, richiedendo elementi di fatto certi ("accertati o non negati") e una motivazione adeguata e logica. La decisione ha inoltre disposto che la Corte di appello regolamenti le spese relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Esclude il diritto all'equa riparazione qualora l'istante abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; richiede il giudizio autonomo del giudice della riparazione, il nesso causale tra condotta e detenzione e l'appoggio su dati di fatto certi.

  • art. 43 cod. pen.

    "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti..."

    Fornisce la nozione di colpa da applicare nel procedimento di riparazione: la colpa deve essere grave (macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza) e consistere in comportamenti prevedibili che possono aver tratto in errore l'organo giudiziario.

  • art. 377 cod. pen.; artt. 372 e 56-629 cod. pen.

    Riferimento alle imputazioni e ai delitti (intralcio alla giustizia, falsa testimonianza, tentata estorsione) rilevanti ai fini fattuali del caso: tali contestazioni hanno alimentato il quadro indiziario sulla base del quale era stata disposta la cautela, ma non sono automaticamente determinanti per il diritto all'equa riparazione senza la valutazione autonoma del giudice della riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice della riparazione deve compiere un autonomo accertamento sulla sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato e sul rapporto causale con la privazione della libertà.
  • Per escludere l'indennizzo è necessario dimostrare con elementi di fatto certi ("accertati o non negati") che la condotta dell'istante ha dato causa o concorso a dare causa alla detenzione; mere congetture non sono sufficienti.
  • Il dolo in questo ambito comprende non solo l'intenzione di commettere un reato, ma anche comportamenti volontari e consapevoli che, secondo l'esperienza comune, sono idonei a suscitare allarme sociale e l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo deve essere "grave": macroscopica negligenza o imprudenza tale da superare i canoni del buon senso e prevedere conseguenze idonee a trarre in errore l'autorità giudiziaria.
  • La motivazione del giudice della riparazione deve essere completa, congrua e logica; un ragionamento meramente parallelo a quello del giudice penale è censurabile e può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi simili, il giudice dovrà esaminare in modo circostanziato la credibilità e riscontro delle dichiarazioni delle persone offese, gli elementi probatori oggettivi (es. tabulati telefonici) e ogni circostanza che possa configurare rapporto causale tra le condotte dell'imputato e la misura cautelare.

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