Cassazione Civile, Ordinanza n. 03283/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un atto di precetto notificato ai debitori da più creditori. L'opposizione fu accolta solo parzialmente in primo grado; la Corte d'appello dichiarò poi inammissibile l'appello dei soccombenti per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi, cumulando una lunga serie di asserite violazioni di norme processuali e sostanziali, una generica denuncia di nullità della sentenza e del procedimento e un vizio motivazionale. Hanno inoltre depositato una memoria con una nuova istanza di ricusazione del Presidente e del relatore, fondata sugli stessi argomenti di una precedente istanza già dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto la nuova ricusazione tardiva e comunque priva dei requisiti formali, ha escluso la sospensione del processo e ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. e per genericità/inidoneità dei motivi rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto: 1) inammissibile la nuova istanza di ricusazione perché tardiva e reiterativa di una precedente già respinta; 2) carente il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era prolisso, confuso e non consentiva di ricostruire con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale; 3) violato l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata riproduzione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; 4) comunque inammissibili i singoli motivi, perché generici, non specifici rispetto alla decisione della Corte d'appello, e il terzo motivo era formulato secondo il vecchio vizio motivazionale non più applicabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La ricusazione deve essere proposta nel rispetto del termine previsto e la sola proposizione dell'istanza non sospende automaticamente il processo se l'istanza è ictu oculi inammissibile.
È richiamato per la costituzione personale del difensore che rappresentava anche le parti ricorrenti.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi; la Cassazione richiama tale ratio decidendi come non adeguatamente censurata.
I primi due motivi erano formulati come violazione di legge e nullità, mentre il terzo richiamava un vizio motivazionale non più applicabile nella forma previgente.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma chiara esposizione dei fatti e, quando si deduce un vizio relativo a documenti, deve indicare e riprodurre o riassumere il contenuto degli atti rilevanti e localizzarli nel fascicolo; la violazione di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Consente la costituzione personale del difensore che rappresenta la parte in giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte una chiara e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale, perché l'esposizione dei fatti è confusa, prolissa o non intellegibile.
- Chi deduce in cassazione l'omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare il duplice onere di indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo e di riprodurne o riassumerne il contenuto; la mancata osservanza anche di uno solo di tali oneri comporta l'inammissibilità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e mirati contro la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, cumulative o meramente assertive non sono idonee a introdurre un valido giudizio di legittimità.
- Il vizio motivazionale nei termini del previgente art. 360, n. 5, c.p.c. non è più deducibile per le sentenze soggette al nuovo testo della norma.
- La proposizione di un'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo se il giudice ad quem o a quo ne rileva ictu oculi la tardività o l'evidente inammissibilità, specie quando l'istanza reiteri questioni già decise.
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