Cassazione Penale, Sentenza n. 193/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, in quattro motivi: 1) il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza; 2) vizi nella motivazione con riguardo alla valutazione delle prove; 3) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per mancato riconoscimento di un termine a difesa a fronte della riqualificazione operata in appello; 4) violazione del divieto di secondo giudizio (art. 649 c.p.p., "ne bis in idem"), per la coesistenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per lo stesso fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in via assorbente sul quarto motivo, ritenendo sussistente la violazione del divieto di doppio giudizio perché per lo stesso fatto (la condotta del 7 giugno 2013 in danno di Brancate e Cambria) era intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Richiamando la giurisprudenza sul principio ne bis in idem, il Collegio ha ritenuto che la valutazione non richiedesse accertamenti di fatto nuovi e che pertanto fosse proponibile in Cassazione, applicando l'art. 649 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per precedente giudicato sullo stesso fatto.
Norme richiamate
Invocato per il divieto di duplicazione del giudizio (ne bis in idem): se sussiste un giudicato irrevocabile sul medesimo fatto, la decisione successiva è preclusa e può essere denunciata in Cassazione quando la questione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
Norma sostanziale sulle lesioni personali; richiamata perché la Corte di appello aveva riqualificato il fatto contestato come lesioni personali continuate ai sensi di questa fattispecie.
Richiamato in relazione alla riqualificazione in reato continuato (concorrenza/continuazione tra più condotte) insieme all'art. 582 per la configurazione della fattispecie di lesioni continuate.
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; menzionata perché il ricorso era stato articolato e sintetizzato ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il divieto di "ne bis in idem" (art. 649 c.p.p.) vale quando esiste identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona: la presenza di una sentenza irrevocabile per lo stesso fatto preclude una seconda decisione sul medesimo oggetto.
- La preclusione derivante dal giudicato può essere dedotta in sede di Cassazione quando la questione si risolve in un errore di diritto o di procedimento e non richiede nuovi accertamenti di fatto; se fossero necessari nuovi accertamenti di fatto la questione andrebbe proposta al giudice dell'esecuzione.
- La produzione in giudizio di pronunce già passate in giudicato è rilevante per il difensore: è opportuno che la difesa segnali e documenti tempestivamente l'esistenza di giudicati contrastanti per far valere la preclusione.
- La riqualificazione del fatto in sede di appello impone al giudice di rispettare il principio di legalità e il diritto di difesa: se dalla riqualificazione derivano elementi decisivi per la posizione dell'imputato, la difesa deve avere adeguato termine e possibilità di contraddittorio.
- L'annullamento senza rinvio determina che resta efficace la pronuncia passata in giudicato che ha formato il precedente giudicato favorevole alla parte che ne ha vantaggio; pertanto, in presenza di giudicati contrastanti, l'esito processuale può consolidare la sentenza già irrevocabile.
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