Cassazione Civile, Ordinanza n. 09917/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La lite riguardava la domanda di restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale (cd. TIA 1), proposta da un utente del servizio nei confronti della società che gestiva il servizio di igiene ambientale. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in riforma parziale della decisione, aveva accolto solo in parte l'appello della società, regolando le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo con la controparte. L'intimato ha depositato istanza di accettazione della rinuncia, pur non essendosi costituito nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione. Ha ricordato che la rinuncia è atto unilaterale e ricettizio: se effettuata nel rispetto delle formalità di legge determina l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; se tali formalità mancano, essa vale comunque come manifestazione del venir meno dell'interesse all'impugnazione e conduce all'inammissibilità del ricorso. Nel caso concreto la rinuncia non necessitava di comunicazione, poiché la parte intimata non si era costituita. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, affermando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso. Il giudizio di cassazione si è quindi concluso con la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, senza aggravio del contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta con le formalità previste, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma è di stretta interpretazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale a carattere ricettizio: per produrre l'estinzione del giudizio deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto.
- Se la rinuncia non è perfezionata secondo le formalità richieste, essa può comunque essere valutata come sopravvenuto venir meno dell'interesse all'impugnazione e condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile ai casi di rinuncia al ricorso.
- La finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose non consente di applicare il meccanismo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 oltre i casi espressamente previsti.
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