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Sentenza

Sentenza n. 4291/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 546/2024, depositata e resa pubblica in data 26 luglio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 335/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 marzo 2026. E per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, (per) nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

Giustizia amministrativa202602281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 546/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 546/2024, depositata il 26 luglio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 febbraio 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre anni scolastici, per 500 euro per ciascun anno, e condannato il Ministero a mettere a disposizione complessivi 1.500 euro, oltre alle spese del giudizio ordinario. Secondo la ricorrente, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione. Ha quindi chiesto l’ordine di eseguire integralmente la sentenza, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata il 24 febbraio 2025 e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 18 giugno 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, i capitoli specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato riconosciuto un compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 335/2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta del docente e imposto all’amministrazione di renderne disponibile il valore.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Per proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale in relazione a un titolo che comporta il pagamento di somme di denaro deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e quest’ultima non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i titoli che comportano il pagamento di somme di denaro.
  • In accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo.
  • Quando l’amministrazione debitrice è priva di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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