Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi emessi a favore di una società che aveva partecipato ai lavori di un appalto pubblico relativo a un sottopasso ad Avellino. Dopo la costituzione di un consorzio stabile e poi di una società consortile per l’esecuzione dell’opera, le imprese coinvolte avevano regolato i rispettivi rapporti con accordi interni e, in particolare, con una transazione del 4 febbraio 2010, nella quale una delle imprese riconosceva all’altra una somma e le parti intendevano definire ogni pretesa reciproca relativa all’appalto e alle vicende connesse. In giudizio, il consorzio sostenne che, a seguito di un provvedimento giudiziario che aveva ridotto la partecipazione della controparte nella società consortile, alcune somme richieste in monitorio non erano dovute a quest’ultima; chiese comunque di essere tenuto indenne dall’altra società per l’eventuale pagamento del decreto ingiuntivo e formulò anche domande risarcitorie. La Corte d’appello, interpretando la transazione, escluse che la società chiamata in causa fosse tenuta alla manleva per il pagamento del decreto ingiuntivo n. 1081/2012 e delle spese, ritenendo che l’accordo avesse chiuso ogni pretesa reciproca connessa all’appalto e impedisse rivalse ulteriori. Il ricorso principale denunciava la violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello della contestazione della manleva; il ricorso incidentale lamentava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la controparte non avesse diritto a un corrispettivo ma solo al rimborso dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa novità della domanda/eccezione in appello, osservando che la contestazione sulla chiamata in causa e sul difetto di titolarità passiva del rapporto era già emersa negli atti e che, comunque, la Corte territoriale aveva deciso sulla base della transazione documentata in causa, escludendo la titolarità passiva della società chiamata in manleva. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché proposto ex art. 360 n. 5 c.p.c. contro una sentenza d’appello che aveva confermato sul punto la decisione di primo grado, e perché diretto non a un fatto storico omesso ma a una diversa ricostruzione dei rapporti economici tra le parti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La doglianza sulla novità in appello non è stata accolta perché la contestazione e il tema della manleva risultavano già emersi nel giudizio di merito; inoltre la questione si intrecciava con un profilo rilevabile d’ufficio, ossia la titolarità passiva del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare la violazione dell’art. 345 c.p.c., ma la censura è risultata infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura incidentale è stata reputata inammissibile perché non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una diversa lettura dei rapporti tra le parti.
È stata richiamata per affermare l’inammissibilità della censura ex n. 5 contro una sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado sulle medesime ragioni e sugli stessi fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un error in procedendo richiede che la parte indichi con precisione il fatto processuale rilevante, gli atti in cui esso emerge e la soluzione corretta, poiché la Corte può esaminare direttamente gli atti ma non è tenuta a ricercarli autonomamente.
- La contestazione del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa; pertanto, anche quando una parte lamenti la novità della questione in appello, la censura non può essere accolta se il punto era già emerso nel processo e la decisione di merito si fonda su documenti acquisiti.
- L’interpretazione di una transazione deve valorizzare il dato letterale e la funzione complessiva dell’accordo: se le parti dichiarano di voler definire ogni reciproca pretesa relativa a un rapporto contrattuale e alle vicende connesse o consequenziali, deve ritenersi preclusa ogni successiva azione di rivalsa tra i contraenti per fatti ricompresi nell’assetto transattivo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira non a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma a sollecitare una diversa ricostruzione giuridico-fattuale dei rapporti economici tra le parti.
- Quando il giudizio di appello ha confermato la decisione di primo grado sul medesimo punto e per le stesse ragioni, il vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei termini che si applicavano prima della riforma, per effetto del filtro di inammissibilità previsto dall’art. 360, comma 4, c.p.c.
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