Cassazione Civile, Ordinanza n. 29424/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante aveva convenuto in giudizio i vicini chiedendo, da un lato, il regolamento del confine tra due particelle edilizie e, dall'altro, l'arretramento di un manufatto edificato in prossimità della linea di separazione, oltre alla manleva del direttore dei lavori chiamato in causa. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. In appello, però, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto che, durante l'esecuzione dei lavori, le parti avessero concordemente individuato la linea di confine sulla base di segni di vernice rossa e che lo scavo/fondazione del muretto fosse stato eseguito proprio su tale linea; perciò aveva escluso l'incertezza sul confine e rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'accordo sul confine fosse viziato da errata ricognizione dei dati catastali e che la Corte non avesse considerato le dichiarazioni confessorie rese dagli altri comproprietari, che avrebbero escluso la loro partecipazione alla ricognizione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. o dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di arretramento dell'edificio costruito a distanza inferiore dal confine; 3) violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese di lite, in particolare spese di consulenza di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta l'esclusione dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. perché la ricognizione concordata tra le parti costituiva un negozio di accertamento idoneo a eliminare l'incertezza sul confine, rendendo recessive le mappe catastali; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sulla domanda di arretramento, perché la Corte d'appello l'aveva espressamente rigettata come logicamente subordinata all'accertamento di un confine diverso da quello esistente sul luogo. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la sentenza d'appello presentava un effettivo contrasto tra motivazione e dispositivo sul regolamento delle spese di consulenza di parte: in motivazione si parlava di compensazione, mentre nel dispositivo il ricorrente era stato condannato a rifonderle. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito i ricorsi incidentali, anch'essi relativi alle spese. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di lite e rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione di regolamento di confini presuppone l'incertezza attuale sulla linea divisoria; se le parti abbiano già effettuato una ricognizione concorde del confine, questa opera come negozio di accertamento e rende non proponibile la domanda.
È infondata la censura quando investe la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, che abbia accertato in fatto l'esistenza di una concorde ricognizione del confine.
Non vi è omessa pronuncia quando la domanda sia stata sostanzialmente decisa, ancorché rigettata per effetto del presupposto logico della decisione principale.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra vizio denunciabile in cassazione quando renda incerta la statuizione sul capo deciso, come nel caso delle spese di lite.
La motivazione della sentenza deve essere coerente con il dispositivo; un contrasto tra i due sul regolamento delle spese determina cassazione del capo interessato.
Massime di principio
- L'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. è esperibile solo quando il confine tra fondi sia oggettivamente incerto; se le parti hanno concordemente individuato la linea di demarcazione, la successiva contestazione sul dato catastale non riapre di per sé la controversia.
- La ricognizione concorde del confine tra proprietari confinanti integra un negozio di accertamento idoneo a eliminare l'incertezza sulla linea divisoria e prevale sulle risultanze catastali, che hanno valore residuale.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il fatto allegato non sia realmente decisivo alla luce dell'accertamento principale compiuto dal giudice di merito.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello rigetti espressamente una domanda subordinata perché assorbita o logicamente incompatibile con l'accoglimento o il rigetto della questione pregiudiziale.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo sul regime delle spese di lite costituisce vizio della sentenza e comporta cassazione limitatamente al capo affetto da incoerenza.
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