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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32404/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la decisione della Corte d'appello di Milano. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 603 c.p.p. e un vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata all'acquisizione e alla visione integrale delle videoriprese. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la qualificazione, ai sensi dell'art. 648-bis c.p. e delle norme sul concorso di persone, delle condotte consistite nell'apertura e nella chiusura del cancello del capannone, nonché l'utilizzazione delle sentenze di patteggiamento dei correi e dei fermi-immagine per provare l'elemento soggettivo. La Corte d'appello aveva ritenuto stabile e consapevole, e non meramente connivente, il contributo dell'imputato quale custode del capannone e conducente dei veicoli e furgoni del gruppo, valorizzando le sentenze di patteggiamento e l'attività di osservazione dei Carabinieri. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 112, comma 1, n. 1, c.p. in relazione all'applicazione indifferenziata dell'aggravante; con il quinto motivo ha contestato il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante e, nella parte residua, il trattamento sanzionatorio. Le prime due censure del quarto e quinto motivo sono state dichiarate nuove, perché non devolute al giudice d'appello. La parte relativa alla pena è stata ritenuta reiterativa delle doglianze già respinte in appello e comunque priva dell'indicazione del concreto beneficio derivante dall'eventuale accoglimento. Anche la memoria depositata ai sensi dell'art. 611 c.p.p. è stata ritenuta meramente reiterativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque reiterativo: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto, ritenendo sufficiente il materiale già acquisito e generica la richiesta di acquisizione integrale delle videoriprese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano questioni di merito già esaminate e risolte con motivazione congrua, sollecitando una nuova valutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione. Le censure relative all'applicazione dell'aggravante e al bilanciamento delle circostanze sono state ritenute nuove e quindi precluse dal principio devolutivo. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate reiterative, adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello e comunque prive dell'indicazione del concreto vantaggio sanzionatorio perseguito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione, anche parziale, dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto è legittimo se la motivazione evidenzia la sufficienza delle fonti probatorie disponibili.

  • art. 648-bis c.p.

    La norma è richiamata in relazione alla qualificazione delle condotte dell'imputato come partecipazione alle attività di riciclaggio.

  • art. 112, comma 1, n. 1, c.p.

    La disposizione è stata invocata in relazione all'applicazione dell'aggravante, ma la relativa censura è stata dichiarata nuova perché non devoluta al giudice d'appello.

  • art. 444 c.p.p.

    Le sentenze di patteggiamento dei correi sono state valorizzate come elementi del quadro indiziario, unitamente all'attività di osservazione dei Carabinieri.

  • art. 611 c.p.p.

    La memoria difensiva depositata nel giudizio di cassazione è stata esaminata, ma ritenuta meramente reiterativa delle censure già formulate.

  • art. 192 c.p.p.

    La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il ragionamento riguarda la valutazione del quadro indiziario; pertanto non viene inclusa tra le norme citate.

Massime di principio

  • La rinnovazione, anche parziale, dell'istruzione dibattimentale in appello è una misura eccezionale e non costituisce uno strumento per ottenere una nuova acquisizione esplorativa della prova; il rigetto è adeguatamente motivato quando il giudice indica le fonti già disponibili e sufficienti per decidere.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che riproponga le medesime doglianze di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Non è consentito al giudice di legittimità procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio o sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito una diversa lettura degli elementi acquisiti, quando la motivazione impugnata sia congrua e priva di vizi logici.
  • Il contributo dell'imputato può essere qualificato come partecipazione consapevole al reato, e non come mera connivenza, quando la sua condotta, valutata nel complesso degli elementi probatori, risulti stabile e funzionale all'attività criminosa.
  • Le questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, in applicazione del principio devolutivo.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando reiteri doglianze già motivatamente respinte e non indichi quale concreto beneficio in termini di riduzione della pena deriverebbe dall'accoglimento del motivo.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneOnere della prova

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