Cassazione Penale, Ordinanza n. 06472/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato e porto abusivo di armi resta ferma, non essendo stata accolta alcuna doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e porto abusivo di armi. Con i primi due motivi hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla ritenuta posizione concorsuale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e il loro coinvolgimento non sarebbero stati correttamente valutati. Con il terzo motivo hanno censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, per uno dei due ricorrenti, la ritenuta recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici e generici, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta congrua e fondata su un'attenta analisi del quadro probatorio. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gravità dei fatti, intensità del dolo e assenza di elementi positivamente valutabili, nonché il diniego di esclusione della recidiva per uno degli imputati sulla base delle numerose condanne pregresse.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motivi in base alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e all'assenza di elementi positivamente valutabili.
La recidiva reiterata può essere mantenuta quando la motivazione valorizzi il numero delle precedenti condanne e gli indici di pericolosità e colpevolezza che ne derivano.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure contro la motivazione di merito si risolvono in deduzioni generiche, aspecifiche o non confrontate con gli argomenti effettivamente sviluppati dalla sentenza impugnata.
- La motivazione sulla responsabilità è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esaminato il quadro probatorio in modo logico e coerente, escludendo ragionevolmente le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva, richiamando elementi concreti quali gravità del fatto, intensità del dolo, assenza di elementi favorevoli e precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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