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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27529/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per più capi di imputazione, tra cui un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e un reato ex art. 586 c.p.; la Corte d'appello aveva poi assolto per uno dei capi e rideterminato la pena. Dopo un precedente annullamento con rinvio limitato al capo ex art. 586 c.p., la Corte d'appello in sede di rinvio ha assolto l'imputato da quel reato senza però occuparsi della rideterminazione complessiva della pena, omettendo anche ogni riferimento agli altri capi rimasti in piedi. Il Procuratore Generale ha quindi ricorso deducendo che la sentenza impugnata era viziata perché, a seguito dell'annullamento parziale, il giudice di rinvio avrebbe dovuto rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione all'intero residuo quadro di reati già unificati sotto il vincolo della continuazione, e non limitarsi al solo esito assolutorio sul capo rinviato. Chiedeva pertanto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'imputato era stato condannato anche per un ulteriore reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, oltre che per il capo oggetto del rinvio, e che tale imputazione non era stata considerata nella sentenza emessa in sede di rinvio. Ha inoltre rilevato che la sentenza di primo grado aveva riqualificato più capi nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, ma che nelle decisioni successive vi era stata un'omissione nel trattamento degli altri capi residui. Richiamando un recente precedente, ha affermato che, quando l'annullamento con rinvio riguarda solo uno dei reati unificati dalla continuazione, il giudice del rinvio non può considerare automaticamente confermata la pena precedente sulla parte non caducata, ma deve procedere a una complessiva rideterminazione della pena, valutando l'intero residuo assetto sanzionatorio. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per la rideterminazione della pena con riferimento ai reati residui indicati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La riqualificazione dei fatti originariamente contestati in una diversa ipotesi del medesimo articolo è richiamata come antecedente del giudizio, ma la decisione di legittimità si concentra sulla necessità di considerare anche la fattispecie lieve del comma 5 nella determinazione della pena residua.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie lieve in materia di stupefacenti è indicata come reato per il quale l'imputato era stato condannato e che doveva essere considerato nel complessivo trattamento sanzionatorio dopo l'annullamento parziale.

  • art. 586 c.p.

    È il reato oggetto del precedente annullamento con rinvio; la sentenza di rinvio aveva assolto l'imputato da questo capo, ma la Corte rileva che ciò non esauriva la questione della pena complessiva.

Massime di principio

  • Quando l'annullamento con rinvio riguarda solo uno dei reati posti in continuazione, il giudice del rinvio deve rideterminare complessivamente la pena in relazione all'intero residuo di reati, senza presumere automaticamente confermata la pena originaria per le parti non espressamente caducate.
  • L'annullamento relativo a uno dei reati unificati dal vincolo della continuazione non si risolve in una mera operazione aritmetica di sottrazione della quota di pena riferibile a quel reato, poiché la modifica di uno dei segmenti della continuazione può incidere sulla valutazione complessiva della gravità del fatto e sul trattamento sanzionatorio finale.
  • L'omessa considerazione di un capo di imputazione ancora rilevante ai fini della pena integra un vizio che impone l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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