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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32461/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina. I primi due motivi, formulati anche con richiamo agli artt. 192 e 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., contestavano sostanzialmente l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova e miravano a una rivalutazione del fatto, senza articolare effettive censure di legittimità sulla motivazione. Il terzo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il quarto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tali valutazioni fossero state esercitate dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica: il diniego dell'art. 131-bis c.p. era fondato sulla ripetizione del fatto e sull'entità del danno, mentre il diniego delle attenuanti generiche era collegato ai profili personologici dell'imputato e a un precedente coevo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati sotto il profilo dell'ammissibilità i primi due motivi, perché diretti a una rivalutazione del fatto mediante improprio richiamo a violazioni processuali, e non censurabili in sede di legittimità il diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, essendo la motivazione non manifestamente illogica. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado, poiché la memoria si era limitata a precisare le conclusioni senza un'effettiva attività di contrasto al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    norma di natura processuale

    Il richiamo all'art. 192 c.p.p. non consente di trasformare in una questione di violazione di legge una censura che mira alla rivalutazione dell'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) ovvero c) della medesima disposizione

    Le censure relative alla motivazione devono rispettare i limiti propri della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e non possono essere aggirate prospettando una violazione di legge o di norme processuali stabilite a pena di nullità.

  • art. 131-bis c.p.

    diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto, fondato su una motivazione non manifestamente illogica riferita alla ripetizione del fatto e all'entità del danno, non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati.

  • artt. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    La valutazione negativa delle attenuanti generiche, motivata mediante riferimento ai profili personologici e a un precedente coevo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando non sia manifestamente illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione dell'art. 192 c.p.p. o di altre norme processuali, chieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa del fatto.
  • I limiti propri delle censure sulla motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere aggirati deducendo la violazione di legge di cui alla lett. b) o l'inosservanza di norme processuali di cui alla lett. c) della medesima disposizione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esercitato la propria discrezionalità con una motivazione non manifestamente illogica, anche mediante il riferimento alla ripetizione della condotta, all'entità del danno, ai profili personologici dell'imputato e ai precedenti coevi.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione se la sua attività si limita alla precisazione delle conclusioni, senza un'effettiva elaborazione diretta a contrastare il ricorso e a tutelare i propri interessi risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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