Cassazione Penale, Sentenza n. 07559/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Davide Giardina per il reato previsto dall'art. 512-bis c.p., con i seguenti motivi principali: (i) violazione degli artt. 273 e 512-bis c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando la valutazione delle intercettazioni e sostenendo che la conversazione con il padre non dimostrerebbe il ruolo di prestanome ma una gestione autonoma della società (es. gestione della sabbia, rifiuto di assunzione di terzi); (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza e concretezza delle esigenze cautelari, soprattutto dopo l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), lamentando l'omesso apprezzamento del sequestro preventivo delle compagini societarie, la giovane età e l'incensuratezza dell'indagato e l'ampio intervallo temporale rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia di misure cautelari, affermando che il controllo in Cassazione è limitato all'esame dell'adeguatezza e congruenza della motivazione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza degli indizi di colpevolezza, mostrando che la società A.GI.LA. era stata costituita come prosecuzione della Pretoria s.r.l. già colpita da misure interdittive antimafia, che le quote erano state acquistate a prezzi irrisori e pagate in contanti, e che dalle intercettazioni emergeva il ruolo effettivo di gestione da parte del duo Bisognano-Antonino, con consapevolezza e attiva partecipazione di Davide Giardina. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione del reato e la scelta della misura, escludendo che il provvedimento si fosse basato sulla sola presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e all'obbligo di versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Delitto contestato: la tutela del patrimonio aziendale e le condotte di illecita intestazione fittizia o uso di prestanome. La Corte registra che tale imputazione era alla base della misura cautelare.
Richiamato dal ricorrente come violato; la Corte non ha ravvisato vizio di motivazione connesso a questa censura (la contestazione in fatto è stata ritenuta di merito).
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato i requisiti e motivato la misura.
Norma che disciplina la presunzione relativa per determinati reati e le esigenze cautelari: la Corte ha precisato che il Tribunale non si è limitato a basarsi sulla presunzione di cui al comma 3, ma ha indicato elementi specifici a fondamento del pericolo di reiterazione.
Aggravante di agevolazione mafiosa: la sua esclusione nel caso concreto non ha impedito al Tribunale e alla Corte di ritenere sussistenti indizi e esigenze cautelari sulla base di altri elementi fattuali.
Prevede la condanna alle spese processuali connessa alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata ordinando anche il versamento alla Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito relative alle intercettazioni e alla gravità degli indizi è molto limitato: non si possono rielaborare le contestazioni di fatto se non in presenza di manifesta illogicità o contraddizione.
- L'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) non esclude automaticamente la possibilità di misure cautelari se il giudice ritiene sussistenti altri elementi concreti che giustificano il pericolo di reiterazione o la gravità indiziaria.
- Argomentazioni che offrono un'interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate o delle prove sono da valutare in sede di merito; in Cassazione valgono solo se dimostrano palesi errori logici o incompletezza della motivazione.
- La giovane età, l'incensuratezza e il tempo intercorso non hanno effetto automatico di esclusione della custodia cautelare: devono essere valutati nel contesto complessivo degli elementi indizianti e del rischio concreto di reiterazione.
- Il giudice delle misure deve fornire una motivazione 'in concreto' circa l'esigenza cautelare; per resistere in sede di legittimità tale motivazione deve risultare adeguata, congrua e non manifestamente illogica.
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