Cassazione Penale, Ordinanza n. 33072/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha ritenuto che la doglianza proposta esulasse dai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Napoli in relazione a un delitto in materia di stupefacenti, deducendo l'omessa motivazione circa l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso non lamentava vizi relativi alla volontà negoziale, alla qualificazione giuridica del fatto, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione.
È richiamato dalla difesa come parametro per l'obbligo di proscioglimento in presenza di cause evidenti di non punibilità, ma la censura è ritenuta non deducibile con il ricorso proposto.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamata come fonte delle modifiche che hanno ristretto i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Individua il delitto in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Precedente richiamato a sostegno del principio sulla tassatività dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non si innesta in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Dopo la riforma del 2017, il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto e non consente una rivalutazione generale della decisione o dell'eventuale evidenza di cause di proscioglimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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