Cassazione Penale, Sentenza n. 25039/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva confermati responsabili per plurime ipotesi di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa e bancarotta patrimoniale). Le censure principali svolte in cassazione riguardavano: 1) vizio di motivazione e prospettazione ‘‘ex post" della valutazione delle operazioni (in particolare operazioni relative a cessione Agedì, operazione Salomone, finanziamenti tra società del gruppo e a soggetti riconducibili agli imputati); 2) mancata riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217 legge fallimentare) per mera imprudenza/avventatezza gestionale; 3) contestazione della sussistenza del dolo e dell'incidenza sulla garanzia dei creditori; 4) doglianze sulla valutazione probatoria e sul presunto travisamento/omissione di prove rilevanti (piani di rilancio, documenti bancari e corrispondenza); 5) critica al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione delle provvisionali e al trattamento sanzionatorio. Coen ha inoltre invocato la cosiddetta "business judgment rule" come limite al sindacato penale delle scelte imprenditoriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili e ha confermato le conclusioni della Corte d'appello. In particolare: - Per Massimo Cimatti sono state confermate le condanne (capo D: bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa riguardo Norman 95 s.p.a., comprensiva di cessione Agedì con accollo di debito inesistente e contratto di locazione via Salomone; capo H: bancarotta fraudolenta distrattiva a danno di Lagafi s.r.l. per finanziamenti a beneficio di soggetti riconducibili a Cimatti). La pena è stata determinata in 4 anni e 4 mesi di reclusione (diminuita rispetto al primo grado per proscioglimenti e altre ragioni). Sono state ridotte o revocate alcune provvisionali e sostituita l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con interdizione quinquennale. - Per Corrado Coen sono state confermate le condanne (capo F: bancarotta patrimoniale di Norman 95 s.p.a. per finanziamento a Sofie s.p.a. di euro 5.214.000; capo I: bancarotta patrimoniale di Sofie s.p.a. per pagamento a Nova Re Holding di euro 5.614.000 ritenuto destinato a soddisfare interessi di società riconducibile a Coen). La pena è stata determinata in 4 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni di merito circa gli "indici di fraudolenza" (cointeressenze, incoerenza delle operazioni rispetto alla logica d'impresa della fallita, assenza di giustificazione economica, esito dannoso per il ceto creditorio) e ha rifiutato le richieste di derubricazione in bancarotta semplice, nonché l'applicazione della business judgment rule in ambito penale. Alcune posizioni erano già state prosciolte o dichiarate prescritte in sede d'appello; la Cassazione non ha invece ravvisato vizi di legittimità tali da giustificare l'accoglimento dei ricorsi.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216 (bancarotta fraudolenta)
La Corte ha applicato l'art. 216 per qualificare come bancarotta fraudolenta sia forme "distrattive" (allontanamento di beni o utilità a vantaggio di terzi/soggetti riconducibili all'agente) sia forme "dissipative" (impieghi incoerenti con le esigenze dell'impresa). Ha valorizzato gli "indici di fraudolenza" (cointeresse, incoerenza ex ante, mancanza di giustificazione economica, impatto sul patrimonio e sui creditori) per accertare il dolo.
Legge fallimentare, art. 217 (bancarotta semplice)
La norma è stata invocata dai ricorrenti per chiedere la derubricazione in fattispecie meno grave (imprudenza/avventatezza). La Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché le operazioni contestate presentavano indicatori di fraudolenza e incoerenza con la logica d'impresa tali da escludere la mera imprudenza.
Legge fallimentare, art. 223 (conseguenze e sanzioni)
Richiamata nella doglianza ma applicata nel contesto della valutazione delle aggravazioni e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha motivato la quantificazione della pena e le riduzioni operate in conseguenza dei proscioglimenti.
Legge fallimentare, art. 219 (circostanza aggravante)
L'art. 219, comma 1, è stato ritenuto sussistente per l'entità del sottratto: la consistente misura delle somme/danni ha giustificato il riconoscimento dell'aggravante.
La circostanza attenuante relativa al risarcimento del danno è stata valutata: la Corte d'appello ha ritenuto insufficiente il comportamento risarcitorio dei ricorrenti per concedere le generiche attenuanti, e la Cassazione ha confermato la motivazione.
Codice penale, art. 133 (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato nel valutare la congruità della pena inflitta e la motivazione della Corte d'appello: la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della quantificazione pena, non essendo intervenuta una significativa discrepanza dal minimo edittale che richiedesse motivazione rafforzata.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3 (limiti del ricorso per cassazione)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice d'appello; alcune doglianze sono state ritenute inammissibili perché non affrontate con la dovuta specificità in appello.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, pronunzia "Cimoli" n. 7437 del 15/10/2020)
La Cassazione ha fatto proprio l'orientamento di questa pronunzia che chiarisce i confini tra bancarotta dissipativa e distrattiva, indica parametri/indici per valutare la dissipazione e afferma che la business judgment rule non è traslabile automaticamente in sede penale: il giudice penale valuta la coerenza ex ante della scelta imprenditoriale con la garanzia patrimoniale dei creditori.
Massime di principio
- In ipotesi di bancarotta occorre valutare le operazioni secondo la prospettiva ex ante dell'agente ma anche rispetto all'effetto sulla garanzia dei creditori: operazioni apparentemente "gestionali" possono integrare bancarotta se erano incoerenti con le esigenze dell'impresa e dirette a soddisfare interessi estranei.
- Gli "indici di fraudolenza" rilevanti sono: cointeressenze dell'amministratore in soggetti beneficiari, mancanza di giustificazione economica dell'operazione, trasferimenti a società o persone riconducibili all'agente, assenza di garanzie, e impatto patrimoniale significativo rispetto alla situazione economico-finanziaria della fallita.
- La mera invocazione della business judgment rule non esonera penalmente se l'operazione, pur essendo una scelta imprenditoriale, si pone in drastico conflitto con la funzione di garanzia patrimoniale della società; il sindacato penale non sindaca l'opportunità tecnica ma la coerenza ex ante e la prevedibilità del danno ai creditori.
- Per ottenere la derubricazione in bancarotta semplice è necessario dimostrare in modo specifico che l'atto era solo imprudente o avventato e non dotato di quegli indici oggettivi e soggettivi di fraudolenza che legittimano la qualificazione fraudolenta.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale aver dedotto con specificità le questioni in appello: censure nuove o generiche sulla prova o su profili di fatto non affrontati dal giudice d'appello rischiano l'inammissibilità.
- La prova dell'assenza di dolo richiede elementi concreti e prefissati nel processo (documenti, riscontri probatori) che dimostrino l'esistenza di ragionevoli e reali prospettive di successo dell'operazione o l'assenza di intenti depauperativi; semplici allegazioni di piani o interessi potenziali non sono sufficienti se non concretamente emersi nel dibattimento.
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