Sentenza del 14/10/2022 n. 4485 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall'avviso di accertamento relativo al 2014 per euro 21.966,00, con tre rilievi: (i) l'inserimento nello studio di settore di euro 52.700,00 derivanti dalla rinuncia dei soci a finanziamenti infruttiferi (qualificata dall'Ufficio come sopravvenienza attiva), (ii) contestazione di antieconomicità della gestione e rettifica dei ricavi/costi nello studio di settore, (iii) deduzioni ingiustificate di componenti negative per euro 2.322,00. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo illegittimo l'avviso per difetto di motivazione sul punto della rinuncia e aveva considerato assorbiti gli altri rilievi. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che la decisione di primo grado non aveva correttamente valutato i rilievi e che la documentazione della società mancava per confutare le risultanze dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTP abbia errato nel dichiarare assorbiti gli ulteriori rilievi. Pur richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Ord. 20052/2020) secondo cui la rinuncia dei soci a finanziamenti infruttiferi non produce una ripresa reddituale ma ha effetto patrimoniale analogo a un apporto di capitale, il Collegio ha ritenuto legittimi gli altri rilievi dell'Ufficio (antieconomicità, rettifiche dello studio di settore e la deduzione contestata) soprattutto perché la società non ha depositato documentazione idonea a confutare le contestazioni; inoltre ha richiamato la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dati e notizie ex art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73. Conseguentemente l'appello dell'Agenzia è stato accolto e la società è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00.
Norme richiamate
Richiamato per spiegare che la rinuncia dei soci a crediti verso la società non genera una componente positiva di reddito per la società, avendo effetto patrimoniale assimilabile a un apporto di capitale.
art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73
Richiamato come fondamento della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di utilizzare dati e notizie raccolti per integrare o rettificare elementi dichiarati, specie in caso di infedele compilazione dello studio di settore.
Giurisprudenza: Cass. Ord. 20052/2020
Interpretazione giurisprudenziale che distingue la rinuncia del socio (effetto patrimoniale/ apporto) dalla remissione del debito da parte di terzi (che potrebbe costituire reddito), utilizzata dal Collegio per valutare la qualificazione della vicenda.
Massime di principio
- La rinuncia dei soci a crediti infruttiferi verso la società, in linea con la giurisprudenza, è generalmente qualificata come fatto patrimoniale assimilabile a un apporto di capitale e non come sopravvenienza attiva tassabile: va valutata la concreta natura del rapporto e la provenienza della rinuncia.
- Il primo giudice non può considerare automaticamente assorbiti ulteriori rilievi dell'Ufficio quando annulla (o ritiene infondato) un singolo profilo: ciascun rilievo deve essere motivatamente esaminato, e l'assenza di motivazione può essere sanata con riferimento a principi giurisprudenziali pertinenti.
- Se il contribuente non deposita documentazione probatoria a supporto della sua compilazione degli studi di settore, l'Amministrazione può avvalersi dei poteri stabiliti dall'art. 39 DPR 600/73 per utilizzare dati e notizie e confermare rettifiche e rettifiche presuntive.
- In controversie su qualificazione di componenti di reddito (es. rinunce, remissioni, apporti), è essenziale distinguere la posizione del soggetto che rinuncia (socio vs terzo) perché l'effetto fiscale differisce: rinuncia del socio tende ad avere natura patrimoniale, la remissione da terzi può generare reddito.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve fornire documentazione completa e motivata che dimostri la natura giuridica dell'operazione e la sua corretta rappresentazione contabile/fiscale; l'assenza di prove favorisce la statuizione dell'Ufficio.
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