Sentenza del 14/10/2022 n. 30227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello contro la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso avverso avviso di accertamento. Questioni principali: tempestività della notifica (art.140 c.p.c. e art.60 DPR n.600/1973), rilevanza della presentazione della domanda di adesione (istanza di adesione) e conseguente sospensione/prolungamento dei termini per proporre ricorso, nonché doglianze sulla nullità della notifica, sulla correttezza dei rilievi dell'Ufficio circa i compensi fatturati a terzi e su vizii di litisconsorzio e motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (pregiudiziale) ritenendo erronea la decisione della CTR che aveva definito "nuova" la deduzione, in sede d'appello, della tempestività del ricorso fondata sulla domanda di adesione. La Corte ha chiarito che l'eccezione di intempestività non è preclusa come eccezione nuova in appello quando si configura come difesa processuale/documentabile e che la presentazione dell'istanza di adesione sospende i termini (art.21 D.Lgs. n.546/1992), risultando comprovata l'istanza depositata il 17/02/2009; ciò ha prolungato il termine fino al 07/06/2009 e reso tempestivo il ricorso depositato il 21/05/2009. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per esame del merito, con statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il divieto di introdurre in appello "eccezioni nuove" riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto (quelle riservate espressamente alla parte); non si estende alle mere difese o eccezioni in senso improprio utili a documentare la tempestività del ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La presentazione della domanda di adesione sospende/prolunga i termini per proporre il ricorso (sospensione dei termini di impugnazione), con conseguente decorrenza prorogata qualora l'istanza sia stata effettivamente presentata.
art. 140 c.p.c.
Riguarda il perfezionamento della notifica per il destinatario in caso di spedizione di raccomandata informativa; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto necessario valutare concretamente la rilevanza dell'istanza di adesione prodotta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)
Norma sulle modalità di notifica per irreperibilità assoluta; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto che la rilevanza processuale della domanda di adesione dovesse essere valutata, senza che la CTR possa considerarla "nuova" e preclusa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Riguarda termini di decadenza per l'accertamento; la Corte ha richiamato la necessità di coordinare il calcolo dei termini con la sospensione derivante dall'istanza di adesione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
Norma collegata ai termini di decadenza dell'accertamento; la Corte ha valutato la rilevanza della presentazione dell'istanza di adesione ai fini del rispetto di tali termini.
art. 345 c.p.c.
Divieto di produzione di nuovi documenti in appello si applica ai documenti di merito; la Corte ha precisato che documenti utili a dimostrare questioni processuali (es. cartolina di ritorno, istanza di adesione) possono essere prodotti in appello.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso tributario (tardività/intempestività) costituisce questione di ordine pubblico che il giudice di merito e, se necessario, il giudice di legittimità devono poter rilevare d'ufficio anche in appello; non può essere sempre esclusa come eccezione "nuova" introdotta dalla parte appellante.
- La presentazione di un'istanza di adesione sospende e prolunga i termini per proporre il ricorso (art.21 D.Lgs. n.546/1992) e la sua produzione in appello è ammessa quando serve a dimostrare la tempestività del ricorso.
- Il divieto di eccezioni nuove di cui all'art.57 D.Lgs. n.546/1992 riguarda soprattutto eccezioni sostanziali; le difese processuali e le contro-eccezioni documentabili in appello, relative a questioni procedurali come la tempestività, non rientrano nell'ambito della preclusione.
- Il divieto di introdurre nuovi documenti in appello (art.345 c.p.c.) non opera per documenti rilevanti solo ai fini processuali (notifiche, istanze di adesione, cartoline di ritorno), i quali possono essere acquisiti e valutati in sede d'appello.
- Se risulta provata la sospensione dei termini (es. istanza di adesione effettivamente presentata), il giudice è tenuto a rimettere la causa al merito e valutare le contestazioni fiscali nel merito anziché dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
- La Corte di cassazione può acquisire d'ufficio il fascicolo amministrativo per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione sull'ammissibilità, e, in caso di vizio, cassare e rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 ott 2022Sentenza del 14/10/2022 n. 219 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 ott 2022Sentenza del 14/10/2022 n. 1141 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 14 ott 2022Sentenza del 14/10/2022 n. 3031 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 14 ott 2022Sentenza del 14/10/2022 n. 4485 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 13 ott 2022Sentenza del 13/10/2022 n. 209 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 13 ott 2022Sentenza del 13/10/2022 n. 788 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →