Sentenza del 14/10/2022 n. 3031 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Notificazione - Scissione soggettiva - Principio - Decadenza - Atto - Conoscenza - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della società contro avviso di accertamento IMU 2012. L'appello del Comune deduceva che l'avviso era stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006 n. 296, e contestava la declarata decadenza dell'ente. In aggiunta si è affrontata la corretta determinazione della rendita catastale alla luce della nota dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo legittima la pretesa tributaria. Ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento, compiuta con gli elementi necessari in data 28/12/2017 (ricevuta dal contribuente l'08/01/2018), sia avvenuta nei termini del quinquennio e che per la decorrenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli atti necessari alla notifica (principio di scissione soggettiva), non la successiva conoscenza del contribuente. Ha inoltre accertato che l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato la rendita catastale confermando l'importo di € 137.032,00, perciò l'imposta dovuta rimane quella intimata. Condanna dell'appellata al pagamento delle spese: € 3.000,00 per il primo grado e € 3.500,00 per il secondo grado, oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
Legge 27/12/2006 n. 296
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per l'esercizio del potere impositivo; la CTR ha ritenuto che il termine sia rispettato considerando la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari alla notifica.
D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Richiamato per affermare l'applicabilità del principio della scissione soggettiva anche agli atti tributari: per gli effetti di termine rileva l'atto compiuto dall'amministrazione e non la ricezione.
Cassazione civile, sezioni unite
sent. 17/12/2021, n. 40543
Giurisprudenza riconosciuta in motivazione a supporto del principio che l'effetto della notificazione si scinde tra momento in cui l'ente compie l'atto e momento di conoscenza del destinatario.
Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
art. 1, comma 22 (legge n. 208/2015 indicata in motivazione)
Richiamata relativamente alla possibilità di rideterminazione della rendita catastale e all'effetto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate; la CTR ha ritenuto che la rideterminazione non abbia alterato la base imponibile contestata.
Nota Agenzia delle Entrate
prot. n. 15085 del 02/08/2019
Atto amministrativo che ha rideterminato la rendita catastale confermando l'importo, usato dalla CTR per confermare la correttezza della base imponibile utilizzata nell'avviso di accertamento.
D.M. 55/2014
Richiamato unicamente per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i parametri indicati.
Codice di Procedura Civile
Richiamato in relazione alla distrazione delle somme per il pagamento delle spese legali.
Massime di principio
- Il principio della scissione soggettiva si applica agli atti tributari: per il computo dei termini di decadenza rileva la data in cui l'amministrazione compie gli atti necessari alla notificazione (es. spedizione o deposito), non la data in cui il contribuente ne prende conoscenza.
- Per valutare la decadenza del potere impositivo bisogna verificare la documentazione che attesta l'avvenuta effettuazione dell'atto (protocolli, ricevute, attestazioni di notifica); la mera ricezione tardiva da parte del contribuente non annulla la tempestività se l'atto è stato regolarmente posto in essere dall'ente entro il termine.
- Se l'Amministrazione successivamente rettifica o conferma la rendita catastale tramite atto formale (es. nota dell'Agenzia delle Entrate), quella determinazione può confermare la legittimità della base imponibile usata nell'accertamento originario.
- Il contribuente che intende impugnare la notificazione deve mirare a provare vizi formali o sostanziali dell'atto di notifica (es. inesistenza della prova dell'invio, errore nell'indirizzo, difetto di competenza), non solo l'aver appreso tardivamente dell'atto.
- In ambito contenzioso tributario l'Amministrazione deve conservare e produrre le prove del perfezionamento della notificazione per usufruire della scissione soggettiva; in assenza di tali prove la notifica può essere ritenuta inesistente o inefficace.
- La presenza di giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SS.UU.) che afferma la scissione soggettiva rafforza la posizione dell'ente nei casi di contestazione basata sulla data di effettiva conoscenza del contribuente.
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